Entro Luglio 2017 obbligatoria la comunicazione al SUAP per gli operatori economici del settore MOCA (materiali ed oggetti a contatto con alimenti)

Ricordiamo che il 2 aprile u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. 29/2017 che reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni dei regolamenti CE n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011 che riguardano materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti (MOCA).
 
Il decreto non apporta modifiche ai suddetti regolamenti, ma introduce misure di sorveglianza e sanzioni relative all’applicazione degli stessi.
 
In particolare si segnala il disposto dell’art. 6 che introduce l’obbligo - per gli stabilimenti che producono, trasformano e distribuiscono materiali o articoli destinati al contatto con gli alimenti - di notificare la loro attività all’ATS (ex ASL) competente per territorio al fine di rendere possibili i controlli ufficiali di cui al regolamento CE n. 882/2004.
 
I prodotti considerati sono quelli riportati nell’allegato I al regolamento CE n. 1935/2004, cioè materiali e oggetti attivi e intelligenti, adesivi, ceramiche, turaccioli, gomme naturali, vetro, resine a scambio ionico, metalli e leghe, carta e cartone, materie plastiche, inchiostri da stampa, cellulosa rigenerata, siliconi, prodotti tessili, vernici e rivestimenti, cere, legno. L’adempimento riguarda anche le combinazioni di tali prodotti e i materiali riciclati utilizzati con lo stesso fine.
 
Il comma 2 precisa che, qualora un’attività sia soggetta a registrazione o riconoscimento secondo i regolamenti CE n. 852/2004 (igiene dei prodotti alimentari) e n. 853/2004 (igiene per alimenti di origine animale), la comunicazione deve essere riportata nella stessa segnalazione.
 
Le aziende già in attività dovranno effettuare la comunicazione entro il 31 luglio 2017 mediante il modello riportato in allegato da inviare via PEC allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Eventuali comunicazioni già avvenute in altra forma sono considerate ugualmente valide. La violazione dell’obbligo sopradescritto è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 euro a 9000 euro.
 
Il testo integrale del D.Lgs. 29/2017 è consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17G00040/sg.
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