Miscelazione rifiuti: illegittimo comma 3 bis dell'art. 187 del D.Lgs 152/2006

Si segnala la recente sentenza della Corte Costituzionale 12 aprile 2017, n. 75 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell’art. 49 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (così detta Legge green economy) che introduce il comma 3 bis nell'art.187(divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) del D.Lgs 152/2006. Tale comma infatti sottrae all’autorizzazione e alle prescrizioni ad essa connesse la miscelazione di rifiuti con uguali caratteristiche di pericolosità e quella fra rifiuti non pericolosi, che invece è assoggettata ad autorizzazione dall’art. 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE. In altre parole la miscelazione dei rifiuti rientra nel genus del "trattamento" dei rifiuti e, in base all’art. 23, paragrafo 1, della citata direttiva, gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente.
 
La violazione della direttiva determina, dunque, anche la lesione indiretta dell’autonomia amministrativa costituzionalmente garantita alle regioni in quanto la norma statale impugnata è idonea a condizionare la competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute e in concreto, per quanto riguarda segnatamente il caso in esame, rende parzialmente inapplicabile la disciplina adottata dalla regione Lombardia al fine di regolare le miscelazioni dei rifiuti, ossia il decreto della Giunta regionale 6 giugno 2012, n. 3596, e il decreto del Dirigente della Struttura autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti 4 marzo 2014, n. 1795.
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