COVID-19 – smart-working e congedi ai lavoratori in caso di quarantena dei figli

Con decreto legge 8 settembre 2020, n. 111, il Governo ha introdotto nuove disposizioni normative in materia di gestione dei dipendenti, laddove i figli si trovino in quarantena, vigenti dal 9 settembre 2020.
 
In particolare, si stabilisce che un genitore lavoratore dipendente potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (o smart-working) per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente purchè:
  • sia minore di anni 14
  • la quarantena sia disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico[1].
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla predetta misura, uno dei genitori, alternativamente all'altro, potrà astenersi dal lavoro[2].
 
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle predette misure, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
 
Si ricorda che, al di fuori di questa ipotesi appena illustrata, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in smart-working anche in assenza degli accordi individuali solo i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che:
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore
  • tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, prorogato fino al 15 ottobre 2020 (si veda circolare Decreto Rilancio” - Nuove misure a sostegno del lavoro e dei lavoratori" pubblicata in data 22 maggio 2020)
 
 
Per maggiori chiarimenti si pubblica il testo legislativo illustrato.
 
 

[1] Stante il silenzio della legge non è chiaro se questa ulteriore ipotesi eccezionale, rispetto alla disciplina dello smart-working nella normativa emergenziale di cui all’art. 90 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77,  sia soggetta agli adempimenti amministrativi ordinari dello smart-working, a quelli speciali e semplificati di recente introduzione oppure, stante la particolarità della fattispecie, non sia soggetta ad alcun adempimento burocratico. Per tanto occorrerà aspettare maggiori delucidazioni in materia da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
[2] Per l’astensione è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
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