Acconto Iva Dicembre 2020

L’articolo 2 del decreto Ristori-quater (Dl 157/2020, pubblicato il 30 novembre u.s. sulla Gazzetta Ufficiale) dispone la sospensione dei termini che scadono a dicembre 2020 relativi ai versamenti di:
  • ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • Iva;
  • contributi previdenziali e assistenziali.
Nell’ambito dell’Iva, la sospensione non riguarda solo la liquidazione mensile di novembre, ma anche il versamento dell’acconto in scadenza il 28 dicembre 2020. L’acconto Iva calcolato su base storica è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente, ma alternativamente può essere calcolato sul dato previsionale o sulla liquidazione anticipata al 20 dicembre.
Lo slittamento dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali è relativo a quelli in scadenza nel mese di dicembre vale a dire quelli di competenza del mese di novembre. I premi Inail sono da considerarsi non interessati al differimento. Per effetto della formulazione legislativa, è agevole sostenere che la sospensione trovi applicazione anche per le quote di Tfr destinate al Fondo di tesoreria, nonché per quelle a carico dei lavoratori (dettagliate informazioni potranno esserVi fornite dai Vostri consulenti del lavoro).
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
La sospensione riguarda le partite Iva con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro, se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al novembre 2019.
Torna quindi alla ribalta il tema del monitoraggio di fatturato e corrispettivi, che ha riguardato quasi tutte le misure agevolative varate nel corso di questi mesi nell’ambito dei diversi decreti Covid.
Bisognerà quindi analizzare le operazioni attive Iva prendendo a riferimento le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche a nulla rilevando la “competenza” reddituale ed i risvolti “finanziari” correlati all’operazione stessa. Per le fatture immediate e i corrispettivi rispettivamente alla data della fattura ed alla data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita, alla data dei documenti di trasporto (Ddt) o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. Inoltre come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nel calcolo del fatturato si dovrà tener conto della cessione di beni strumentali, delle fatture per passaggi interni emesse nel periodo ex articolo 36 del Dpr Iva e delle note di variazione all’articolo 26 del Dpr 633/72. Oltre alle operazioni soggette a Iva devono logicamente essere considerate nel fatturato di riferimento anche le cessioni e prestazioni non imponibili e/o esenti che pur non essendo assoggettate ad Iva soggiacciono all’obbligo di fatturazione. Analoga conclusione deve porsi per le prestazioni carenti del requisito di territorialità (articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72) ma con obbligo, nei casi previsti dalla norma, di fatturazione.
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