D.M. 1° SETTEMBRE 2021 E D.M. 15 LUGLIO 2025: DAL 25 SETTEMBRE 2026 SCATTA L'OBBLIGO DI QUALIFICA PER I MANUTENTORI ANTINCENDIO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 15 settembre 2022, dal D.M. 31 agosto 2023, dal D.M. 13 settembre 2024 e dal D.M. 15 luglio 2025.
Il decreto interministeriale 1° settembre 2021 stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio fissando, al tempo stesso, le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori antincendio allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II del citato decreto. Il decreto è entrato in vigore il 25 settembre 2022 (a un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Fanno eccezione le disposizioni previste all’articolo 4 (che sono riguardanti la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio) la cui entrata in vigore è stata prorogata al 25 settembre 2026, così come stabilito dal D.M. 15 luglio 2025.
Ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi.
Dal 26 settembre 2026, l'attività di verifica non potrà limitarsi all'acquisizione del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio o del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ma dovrà necessariamente comprendere la verifica del possesso dell'attestato di qualifica ex D.M. 1° settembre 2021 per tutti gli operatori fisici impiegati nelle attività manutentive presso la sede dell'azienda.
 
Stampa

Torna in cima