Sindacale e relazioni industriali

Affianchiamo le imprese nella gestione e nell’applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria nonché delle normative di legge in materia di lavoro. Aiutiamo a definire le migliori strategie di gestione del personale confacenti alle esigenze di ogni singola impresa, e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Offriamo assistenza alle aziende nella gestione dei rapporti con le  Organizzazioni Sindacali e le istituzioni locali (ITL, Inps, Inail, Prefettura ecc…).
A mero titolo esemplificativo, offriamo anche un’assistenza individuale e ravvicinata nelle pratiche di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria, nelle trattative di tipo individuale e collettivo, nella stesura di regolamenti aziendali e piani di welfare aziendale, nella gestione dei procedimenti disciplinari nonché nella predisposizione di contratti individuali di lavoro.
I nostri funzionari dell’area sindacale e relazioni industriali sono presenti, per conto dell’Associazione, in diversi tavoli e commissioni istituzionali locali, partecipano in qualità di relatori a seminari su specifiche tematiche sindacali e giuslavoristiche ed infine tengono docenze in materia di relazioni industriali e gestione del personale.

 

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Detenzione di droga fuori orario di lavoro e licenziamento
Permessi ex L. 104/1992: licenziamento disciplinare se è dimostrato il difetto di assistenza
Controlli a distanza e geolocalizzazione
Licenziamento con addebiti plurimi ed insussistenza del fatto contestato
Permessi per allattamento e buoni pasto
Obbligo di preavviso della scadenza del periodo comporto
Risarcito il lavoratore a cui l’azienda non offre reimpiego anche in mansioni inferiori
Alcuni chiarimenti in materia di CIGO
No obbligo di modifica dell’organizzazione aziendale per non licenziare il dipendente inidoneo
Sanzione disciplinare in caso di assenza del lavoratore alla visita fiscale per ragioni connesse alla salute di un familiare
Telecamere (nascoste) sul luogo di lavoro – il commento del Garante privacy
La sospensione concordata della prestazione di lavoro non esonera dall'obbligo contributivo

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