CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS IMPRESE: ESTESI ANCHE PER IL 2° TRIMESTRE 2023

Crediti d'imposta a favore delle imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale riconosciuti anche per il secondo trimestre 2023.
Anche per il secondo trimestre 2023, sono riconosciuti i crediti d'imposta previsti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Lo prevede l'articolo 4 del decreto legge del 30.03.2023 n. 34 - decreto bollette - recentemente pubblicato in GU e in corso di conversione in legge. Ricordiamo inoltre, che già la Legge di Bilancio 2023 aveva riconosciuto le suddette agevolazioni anche per il primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, come da ns. circolare del 17 gennaio u.s..
In questo breve approfondimento facciamo il punto sui crediti d'imposta energia e gas previsti per l'anno 2023, misura e modalità di fruizione.
 
Credito d'imposta energia e gas 2023: aliquote e requisiti
Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti per accedere al credito e la misura spettante con utili tabelle riepilogative che forniscono un quadro complessivo delle agevolazioni previste per il 2023.
 
 
Approvvigionamento
Requisiti soggettivi
Requisito di onerosità
Agevolazione
I trimestre 2023
II trimestre 2023 
Impresa energivora 
Acquista energia elettrica
Opera nei settori indicati dall'Allegato 3 delle linee guida CE
oppure
Opera nei settori indicati dall'Allegato 5 delle linee guida CE
Variazione del costo medio del kWh superiore al 30%
Credito di imposta del 45% sulla spesa energetica
Credito di imposta del 20% sulla spesa energetica
E' ricompresa negli elenchi CSEA del 2022 (2023)
Produce e autoconsuma energia elettrica
Opera nei settori indicati dall'Allegato 3 delle linee guida CE
oppure
Opera nei settori indicati dall'Allegato 5 delle linee guida CE
e possiede un IVAL non inferiore al 20%
Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30%
Credito di imposta del 45% sui kWh prodotti e autoconsumati, valorizzati al PUN del I trimestre 2023
 Credito di imposta del 20% sui kWh prodotti e autoconsumati, valorizzati al PUN del II trimestre 2023
E' ricompresa negli elenchi CSEA del 2022 (2023)
 
 
Approvvigionamento 
Requisiti soggettivi
Requisito di onerosità 
Agevolazione 
I trimestre 2023 
II trimestre 2023 
Impresa non energivora 
Acquista energia elettrica
Dotata di contatore di potenza pari o superiore
a 4,5 KWh
(IV trim. 2022 e I trim. 2023)
Variazione del costo medio del kWh superiore al 30%
 
Credito di imposta del 35% sulla spesa energetica
Credito di imposta del 10% sulla spesa energetica
 
 
Approvvigio
namento 
Requisiti soggettivi
Requisito di onerosità 
Agevolazione 
I trimestre 2023
II trimestre 2023
Impresa gasivora 
Acquista gas naturale
Opera nei settori indicati dall'Allegato 1 del DM 547/2021 e ha consumato nel I trim. 2022 (2023) un volume almeno pari a 0,25 GWh
Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30%
 
Credito di imposta del 45% sui consumi non termoelettrici
Credito di imposta del 20% sui consumi non termoelettrici
Impresa non gasivora
Nessun requisito specifico
Credito di imposta del 45% sui consumi non termoelettrici
Credito di imposta del 20% sui consumi non termoelettrici
 
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Credito d'imposta energia e gas 2023: modalità di fruizione
 
I crediti d'imposta, sia per il primo trimestre 2023 che per il secondo trimestre, sono utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023.
 
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono stati istituiti diversi codici tributo, che andiamo a riepilogare nella seguente tabella, restando in attesa della pubblicazione di quelli relativi al secondo trimestre 2023.
 
Credito
d'imposta spettante
Codice tributo
Riferimento normativo
Termine di utilizzo
Primo Trimestre 2023
“7010”
credito d’imposta a favore delle imprese energivore
art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
(primo trimestre 2023)
Risoluzione del 14.02.2023 n. 8
entro il 31.12.2023
“7011”
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore
art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
(primo trimestre 2023)
“7012”
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale
art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
(primo trimestre 2023)
“7013”
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale
art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
(primo trimestre 2023)
 
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”
 
Per ulteriori precisazioni e chiarimenti si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate
 
Per maggiori delucidazioni contattare l’area energia – Jacopo Fontana
 
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