Decreto rilancio: revocato il bando ISI INAIL 2019 per la sicurezza sul lavoro

Il decreto rilancio revoca la decima edizione del bando ISI, le cui risorse vengono destinate alle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
 
Stop al bando ISI Inail 2019, ma i fondi non vanno persi
In base all'articolo 95 del decreto rilancio le risorse del bando ISI Inail 2019, che viene revocato, sono destinate - insieme allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - al finanziamento di misure straordinarie per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.
Si tratta di 403 milioni di euro - che l'Inail trasferirà a Invitalia - rivolti alle imprese, anche individuali, alle imprese agrituristiche e sociali che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del Cura Italia interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:
  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i costi di installazione;
  • dispositivi elettronici e di sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e degli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  • dispositivi per la sanificazione degli ambienti;
  • sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  • dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.
L’importo del contributo - concesso con procedura automatica - varia in relazione al numero di dipendenti dell’impresa:
  • fino a 15mila euro per quelle fino a 9 dipendenti;
  • fino a 50mila euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
  • fino a 100mila euro per le imprese con più di 50 dipendenti.
Art.4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n°123 che regola la procedura automatica di erogazione:
Art. 4.
Procedura automatica
  1.  La   procedura  automatica  si  applica   qualora  non  risulti necessaria,   per   l'attuazione   degli   interventi,   un'attivita'
istruttoria  di  carattere  tecnico,   economico  e  finanziario  del programma di  spesa. L'intervento e' concesso  in misura percentuale,
ovvero  in  misura fissa  di  ammontare  predeterminato, sulle  spese ammissibili  sostenute,  successivamente   alla  presentazione  della
domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.
  2.  Il Ministro  competente per  materia o  la regione  o gli  enti locali  competenti determinano  previamente per  tutti i  beneficiari
degli interventi,  sulla base delle risorse  finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento  concedibile e degli investimenti
ammissibili, nonche' le modalita' di erogazione.
  3.  Per  l'accesso  agli   interventi  l'interessato  presenta  una dichiarazione, secondo  un apposito schema pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica italiana  dal soggetto competente  per la concessione,  sottoscritta,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo  4  della  legge  4  gennaio 1968,  n.  15,  dal  legale rappresentante dell'impresa  e dal presidente del  collegio sindacale
o, in mancanza di quest'ultimo, da  un revisore dei conti iscritto al relativo  registro,  attestante  il   possesso  dei  requisiti  e  la
sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonche' la  documentazione  e  le  informazioni necessarie  per  l'avvio  dei
procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
  4. Il  soggetto competente accerta esclusivamente  la completezza e la regolarita' delle dichiarazioni e  di quanto previsto dal comma 3,
registrate  secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione.  Entro trenta  giorni, l'intervento  e'  concesso nei  limiti delle  risorse
disponibili.
  5.  Qualora la  dichiarazione sia  viziata o  priva di  uno o  piu' requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine
di   cui  al   comma  4,   e'  comunicato   all'impresa  il   diniego all'intervento.
  6. L'iniziativa  e' realizzata  nel termine previsto  dalla vigente normativa,  in ogni  caso non  oltre due  anni decorrenti  dalla data
della  concessione, a  pena di  decadenza dell'intervento.  L'impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con
le medesime forme e modalita' di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi  delle  spese  sostenute,  ivi  compresi  gli  estremi
identificativi  degli eventuali  impianti, macchinari  o attrezzature acquistati,  nonche'   una  perizia  giurata  di   un  professionista
competente nella  materia, iscritto  al relativo  albo professionale, attestante l'inerenza dei costi  sostenuti alle tipologie ammissibili
e  la  loro congruita'.  Tale  perizia  giurata non  e'  obbligatoria esclusivamente nel caso di cui  all'articolo 14 della legge 24 giugno
1997, n. 196.  Il soggetto competente, accertata la  completezza e la regolarita' della documentazione prodotta,  entro il termine previsto
dalle norme  applicabili e comunque  non oltre sessanta  giorni dalla sua  presentazione,  fatti  salvi i  maggiori  termini  eventualmente
previsti   dalla  normativa   antimafia,  provvede   alla  erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.
Stampa

Torna in cima