Bonus sanificazione e acquisto DPI: credito d'imposta spettante-Risoluzione 52/E AdE

Con il provvedimento dell’11 settembre 2020 numero 302831, l’Agenzia delle Entrate ha fissato, al ribasso, la percentuale del credito per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione anti coronavirus da applicare all’importo teorico oggetto della comunicazione che doveva essere effettuata entro il 7 settembre u.s. dai soggetti beneficiari.
La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423% del credito richiesto: tale percentuale è il risultato del rapporto tra l’ammontare delle spese indicate nelle domande dai contribuenti (Euro 1.278.578.142) e il limite di spesa massima fissato per legge (Euro 200.000).
I titolari di partita IVA, in base alla norma del Decreto Rilancio, avrebbero avuto diritto al credito previsionale del 60% della spesa sostenuta (massimo Euro 100.000), entro il limite di 60.000 Euro. L’importo effettivo è stato parametrato al totale delle risorse disponibili ed alle domande presentate (anche su spese da sostenere entro 31 dicembre 2020).
Le domande per il bonus hanno superato, come era prevedibile, tale soglia (Euro 200.000), e con il provvedimento dell’11 settembre l’Agenzia delle Entrate ha determinato una percentuale di calcolo del credito ben inferiore.
Coloro che hanno fatto richiesta del bonus entro la scadenza del 7 settembre u.s. possono, secondo il Provvedimento di cui sopra, visualizzare l’ammontare del credito spettante nel proprio cassetto fiscale – crediti Iva / agevolazioni - agevolazioni, consultabile accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e si accorgeranno che il Bonus effettivamente spettante sarà pari al 9,38% delle spese sostenute.
Ad esempio: spese sostenute dal contribuente e per le quali ha richiesto il credito d’imposta euro 10.000,00 e credito d’imposta spettante in base alle disposizioni del Provvedimento:
  • 10.000,00 Euro * 60% = 6.000,00 Euro;
  •   6.000,00 Euro *15,6423% = 938,53 Euro.
  • di conseguenza, facendo una semplice proporzione, il bonus - in termini di credito d’imposta - spettante è pari al 9,38% della spesa sostenuta.
Quindi dal 60% tanto enfatizzato si è scesi al 9,38%. Poteva essere ben previsto che data l’emergenza e la necessità di avere luoghi di lavoro sicuri, 200.000 milioni di spesa sarebbero stati insufficienti.
Per utilizzare il credito l’Agenzia delle Entrate ha istituito con Risoluzione n. 52/E di ieri il codice tributo 6917, denominato “credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione” da indicare nel modello F24 nella sezione erario ed anno di riferimento 2020.
Ancorché tale credito possa essere utilizzato già da oggi, un orientamento prudenziale suggerisce che sarebbe il caso di attendere il 1’ gennaio 2021 posto che il credito utilizzato, calcolato su un preventivo di spesa sino al 31 dicembre 2020, potrebbe eccedere il credito effettivamente spettante e risultante dalle spese sostenute e pagate entro il 31 dicembre 2020. 
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Scarica file: Risoluzione 52/E Agenzia delle Entrate

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