Credito d’imposta R&S: alcuni chiarimenti dall’Agenzia delle entrate

La circolare 8/E dell’Agenzia delle entrate pubblicata il 10 aprile chiarisce alcuni aspetti sulle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 alla disciplina del credito d’imposta R&S
 
Modifiche
Le novità riguardano:
  • gli oneri documentali– certificazione contabile e relazione tecnica;
  • la modalità di calcolo dell’agevolazione – aliquote differenziate per tipologia di spesa ammissibile e limite annuale del credito.
     
Relazione tecnica
È stato, inoltre, introdotto l’obbligo di una relazione tecnica che contenga le informazioni necessarie agli agenti accertatori per inquadrare l’attività svolta. 
La relazione tecnica deve contenere la descrizione del progetto e sottoprogetto, le novità del prodotto o processo, il grado di significatività dei miglioramenti.
 
Ricerca commissionata dall’estero
Le spese dalle imprese commissionarie residenti in Italia per contratti di ricerca e sviluppo di imprese residenti o localizzate in UE o in Stati aderenti allo SEE o in Stati di cui al D.M. 04.09.1996 prevede che siano rilevati gli investimenti ammissibili per attività svolte direttamente in laboratori e strutture nello Stato italiano.
L’agenzia delle entrate chiarisce la possibilità di ravvedimento di comportamenti difformi per il periodo d’imposta 2017 senza sanzioni per incertezza applicativa.

Attraverso:
  • La restituzione del credito con interessi
  • La dichiarazione integrativa.
     
Riduzione del limite massimo di credito R&S
Il limite massimo spettante alle imprese è fissato a 10 milioni di euro.
L’agenzia delle entrate rammenta l’obbligo di ragguaglio del limite in caso di periodo d’imposta inferiore o superiore a dodici mesi.
 
Attività di controllo   
L’Agenzia delle entrate precisa gli ambiti della propria attività di controllo esercitata sulle attività di R&S:
  • verifica delle attività ammissibili;
  • verifica delle spese ammissibili.
L’attività di controllo riguarda la verifica delle spese ammissibili indicate dall’impresa come:
  • effettività
  • ammissibilità
  • pertinenza
  • congruità
L’agenzia delle entrate deve assicurare la verifica della regolarità dei documenti e contratti rilevanti e la loro corrispondenza alle scritture contabili e alle risultanze di bilancio.  
La certificazione contabile non comporta alcuna valutazione di carattere tecnico sull’ammissibilità delle attività.
Nel corso dell’attività di controllo l’Agenzia delle entrate può essere supportata dal Mise, richiedendo pareri tecnici riguardo:
  • qualificazione delle attività di R&S
  • pertinenza e congruità delle spese sostenute
 
 

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