Specifiche per acquisti eseguiti dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, tra beni ordinari e 4.0

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, nella versione riformulata dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), è applicabile agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e va in continuità con l’agevolazione precedente prevista dalla legge 168/2019 (legge di Bilancio 2020).
Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia ai quali si sono poi affiancate le risposte a interpello su casi concreti. 
 
L’agevolazione applicabile:
Il credito ex legge 178/2020 spetta per gli investimenti fatti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, oppure al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.
 
La spesa agevolabile:
Il costo da agevolare è determinato in base all’articolo 110 del Tuir e, quindi, al lordo degli oneri accessori di diretta imputazione (progettazione, trasporto, dazi doganali, installazione, onorari perizie, montaggio e posa in opera).
 
I tempi dell’interconnessione:
Per i beni ordinari è possibile fruire del credito d’imposta fin dalla loro entrata in funzione; per quelli 4.0, invece, a partire dall’anno di avvenuta interconnessione (legge 178/2020). 
 
La documentazione necessaria:
Le fatture devono contenere l’indicazione della norma di riferimento, altrimenti l’agevolazione è revocata.
 
Specifiche per il 4.0:
Per gli investimenti 4.0 è richiesta una perizia tecnica asseverata (non più semplice, ex legge 160/2019) di un ingegnere o un perito iscritto nel rispettivo albo, o un attestato di conformità di un ente accreditato. Per i beni di costo non superiore a 300.000 euro, basta una dichiarazione del legale rappresentante della società, in base al 445/2000.
 
 
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