COVID-19 – patologie che determinano l’obbligo al lavoro agile
Con decreto interministeriale del 3 febbraio 2022, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa deve essere normalmente svolta, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.
Queste le patologie che dovranno essere certificate dal medico di medicina generale del lavoratore:
Indipendentemente dallo stato vaccinale
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pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
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trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
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trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
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attesa di trapianto d’organo;
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terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR- T);
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patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
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immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile );
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immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario );
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dialisi e insufficienza renale cronica grave;
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pregressa splenectomia;
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sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio
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pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
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cardiopatia ischemica;
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fibrillazione atriale;
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scompenso cardiaco;
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ictus;
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diabete mellito;
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bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
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epatite cronica;
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obesità.
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La contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni
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età >60 anni;
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condizioni di cui all’ Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.