Aggiornamento in tema di Covid-19 (CORONAVIRUS)

Confimi Industria sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione di allerta per la diffusione del Coronavirus nel nostro territorio in collegamento con la Prefettura e l’ATS di Monza.
 
Allo scopo di evitare la diffusione del CoVid 19, il territorio della Regione Lombardia è stato classificato in due fasce di rischio, denominate zona gialla e zona rossa, cui conseguono due differenziati regimi di prevenzione.
 
L’identificazione delle zone rossa e gialla è effettuata dalla Regione Lombardia sulla base dell’andamento epidemiologico.
 
Monza e Provincia è stata individuata come zona gialla dal Decreto Ministeriale d’intesa con la Regione Lombardia contenente le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
Nello specifico:
A. Nella zona gialla vengono attuate le disposizioni di cui alle lettere c) d) e) f) i) dell’art.1 comma 2 del Decreto Legge del 22/02/2020, ovvero:
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
 
B. Nella zona rossa (alcuni comuni della Lombardia e del Veneto) vengono attuate le disposizioni di cui all’art.1 comma 2 del Decreto Legge del 22/02/2020 dalla lettera a) alla lettera n), ovvero:
a) divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell’area;
b) divieto di accesso al Comune o all’area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
g) sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
k) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
l) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3;
m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;
n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo.
 
Per il personale sanitario e dei servizi essenziali, verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.
 
Per quanto riguarda il punto g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), l’applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni / assembramenti.
 
Per quanto riguarda il punto h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.
 
Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:
  • bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
  • per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
  • per le fiere, si dispone la chiusura.
Per quanto riguarda il punto k) (previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale), la misura verrà adottata in modo condizionato alla disponibilità dei DPI o all’adozione di idonee misure di cautela, che deve essere comunque assicurata dagli esercenti.
Oggi pomeriggio alle ore 18 il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana terrà una seduta del Patto per lo Sviluppo in Streaming con tutte le parti sociali, tra cui Confimi Industria Lombardia, per un aggiornamento sulla situazione.
Siamo altresì in attesa di conoscere dalla nostra Confederazione nazionale, Confimi Industria, i contenuti delle disposizioni in materia da parte della Presidenza del Consiglio.
Invitiamo inoltre la Aziende Associate ad adottare le seguenti buone prassi:
  • esporre sulla bacheca aziendale l’ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Lombardia (ordinanza allegata);
  • esporre sulla bacheca aziendale e negli spogliatoi le buone prassi in materia di igiene (CORONAVIRUS 10 Regole – in allegato);
  • non svolgere corsi di formazione, assemblee sindacali ed in generale attività che implicano la presenza – assembramento di un elevato numero di persone in uno spazio ristretto.
Sarà nostra premura tenere informate ed aggiornate le aziende sull’evolversi della situazione.
 
Per ogni necessità Vi invitiamo a contattare i nostri Funzionari esperti delle diverse materie presso la nostra sede.
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