Definita la reale percentuale del credito sanificazione

Il “Decreto Rilancio” ha previsto a favore di:
  • imprese;
  • lavoratori autonomi;
  • enti non commerciali;
un credito di imposta, nella misura massima di 60.000 euro, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:
  • la sanificazione di ambienti lavorativi;
  • la sanificazione degli strumenti utilizzati negli ambienti di lavoro;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • l’acquisto di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e in generale dei terzi clienti.
Determinazione del credito
Come specificato il credito spetta al beneficiario che ha sostenuto le spese nella misura del:
  • 60% delle spese agevolabili;
  • entro il limite di spesa di 100.000 euro ed
  • entro il limite di agevolazione di 60.000 euro (60% di 100.000 euro).
L’Agenzia ha chiarito tuttavia che l’ammontare massimo del credito d’imposta è determinato rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
 
Dai calcoli effettuati sulla base delle istanze presentate, l’Agenzia delle entrate ha reso noto con provvedimento direttoriale dello scorso 11 settembre che l’ammontare della percentuale spettante è pari al 15,6423% della spesa sostenuta.
Rapportando quindi tale cifra al limite massimo di credito, 60.000 euro, il valore massimo del beneficio sarà pari a 9.385 euro (60.000 x 15,6423%) corrispondente al 9,38538% della spesa sostenuta.
 
Limite di spesa
100.000
Spesa realmente agevolabile
15.642
Limite di credito
60.000
Spesa realmente agevolabile
9.385
 
Utilizzo del credito
Il bonus non subisce tassazione né ai fini Ires né ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.
La compensazione può avvenire nel modello Redditi o in compensazione nel modello F24.
In merito a questo ultimo aspetto l’Agenzia delle entrate ha istituito con risoluzione n. 52 del 17 settembre 2020, il codice tributo da utilizzare: 6917.
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