Definita la reale percentuale del credito sanificazione
Il “Decreto Rilancio” ha previsto a favore di:
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imprese;
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lavoratori autonomi;
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enti non commerciali;
un credito di imposta, nella misura massima di 60.000 euro, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:
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la sanificazione di ambienti lavorativi;
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la sanificazione degli strumenti utilizzati negli ambienti di lavoro;
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l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI);
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l’acquisto di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e in generale dei terzi clienti.
Determinazione del credito
Come specificato il credito spetta al beneficiario che ha sostenuto le spese nella misura del:
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60% delle spese agevolabili;
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entro il limite di spesa di 100.000 euro ed
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entro il limite di agevolazione di 60.000 euro (60% di 100.000 euro).
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L’Agenzia ha chiarito tuttavia che l’ammontare massimo del credito d’imposta è determinato rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
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Dai calcoli effettuati sulla base delle istanze presentate, l’Agenzia delle entrate ha reso noto con provvedimento direttoriale dello scorso 11 settembre che l’ammontare della percentuale spettante è pari al 15,6423% della spesa sostenuta.
Rapportando quindi tale cifra al limite massimo di credito, 60.000 euro, il valore massimo del beneficio sarà pari a 9.385 euro (60.000 x 15,6423%) corrispondente al 9,38538% della spesa sostenuta.
Limite di spesa
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100.000
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Spesa realmente agevolabile
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15.642
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Limite di credito
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60.000
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Spesa realmente agevolabile
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9.385
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Utilizzo del credito
Il bonus non subisce tassazione né ai fini Ires né ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.
La compensazione può avvenire nel modello Redditi o in compensazione nel modello F24.
In merito a questo ultimo aspetto l’Agenzia delle entrate ha istituito con risoluzione n. 52 del 17 settembre 2020, il codice tributo da utilizzare: 6917.