COVID-19 – Operativo l’esonero contributivo per aziende che non richiedono ammortizzatori sociali

A seguito dell’introduzione dell’esonero dei contributi per le aziende che non abbiamo richiesto ammortizzatori sociali in periodi successivi al 12 luglio u.s.[1] (si veda circolare  Entrato in vigore il c.d. Decreto Agosto – Misure in materia di lavoro pubblicata in data 17 agosto 2020) e delle prime indicazioni da parte dell’Inps in merito allo stesso (si veda circolare Covid-19 – istruzioni per l’esonero contributivo per le aziende che non richiedono CIG pubblicata in data 21 settembre 2020), con messaggio n. 4254/2020 sono state fornite le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel flusso Uniemens.
Per usufruire del predetto esonero, sarà necessario inoltrare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 nella quale autocertificano:
  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  • l’importo dell’esonero.
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. L’operatore della Struttura territorialmente competente (U.O. Anagrafica e Flussi), una volta ricevuta la richiesta, attribuirà, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.
L’ammontare dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL[2], e comunque non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.
Si rammenta inoltre che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo nel caso in cui gli stessi riguardino una diversa unità produttiva.
 
Istruzioni operative
Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). I datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, dovranno avvalersi di analoga procedura.
 
Per maggiori chiarimenti si trasmette il messaggio illustrato.
 

[1] Come esplicitato dall’Inps è possibile accedere all’esonero in trattazione anche da parte dei datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di ammortizzatori sociali in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
[2] Si evidenzia che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020  deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.
 
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