EMERGENZA COVID 19 - Convertito il decreto con le misure conseguenti la cessazione dello stato di emergenza

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23.05.2022 la Legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. In vigore dal 24 maggio 2022".
 
Le principali novità, riepilogate dal Ministero del Lavoro con proprio nota, sono le seguenti:
 
  • fino al 30 giugno 2022, per i lavoratori fragili lavoro agile o diversa mansione e formazione professionale anche a distanza; i lavoratori fragili (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 10, comma 1 ter, D.L. n. 24/2022);
  • fino al 31 luglio 2022 prorogate le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022);
  • fino al 31 luglio 2022 prorogate le disposizioni in tema di lavoro agile  per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022);
  • fino al 31 agosto 2022 prorogato l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel privato di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, (art. 10, comma 2 bis, D.L. n. 24/2022).
 
Inoltre, in attesa dell’adozione dell’accordo di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 (previsto entro i 30 giugno p.v.), la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, ad eccezione delle attività formative per le quali siano previsti un addestramento, una prova pratica, o debbano necessariamente svolgersi in presenza (art. 9 bis, D.L. n. 24/2022). Quindi viene riconosciuta l’equiparazione (con le eccezioni indicate) tra videoconferenza e formazione in aula.
 
Per quanto riguarda l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con le modifiche del comma 2 dell’art. 5 la legge conferma:
  • fino al 15 giugno 2022, obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 DPCM 12 gennaio 2017
  • fino al 15 giugno 2022 obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2  per l’accesso e utilizzo di vari mezzi di trasporto (ad esempio i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale) e per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.
 
Si ricorda che con l’ordinanza del Ministero della Salute del 1 aprile 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2022 sono state adottate le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" nei termini indicati dal CTS nella seduta del 30 marzo 2022. Dette misure sono valide dal 1 aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022.
 
Vengono definiti i principi di carattere generale e misure specifiche per i singoli settori di attività:
– Ristorazione e cerimonie
– Attività turistiche e ricettive
– Cinema e spettacoli dal vivo
– Piscine termali e centri benessere
– Servizi persona (parrucchiere-estetista)
– Commercio
– Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
– Parchi tematici e di divertimento
– Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
– Convegni, congressi e grandi eventi fieristici
– Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino
– Sagre e fiere locali
– Corsi di formazione
– Sale da ballo e discoteche
 
 
Infine si richiama la recente decisione del Governo, d’intesa con le parti sociali, ritenendo la situazione pandemica ancora in una fase da mantenere sotto controllo, di continuare ad applicare i Protocolli condivisi  per le misure di contrasto al Covid sui luoghi di lavoro, con l’intento e l’impegno a rivedere il testo entro fine giugno 2022.
 
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