Pubblicato il cd. Decreto “Ristori bis”

Facendo seguito al c.d. Decreto Ristori (si veda circolare Pubblicato il cd. Decreto “Ristori” pubblicata in data 29 ottobre 2020), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis) con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
Rideterminazione del Contributo a fondo perduto del Decreto Ristori e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali (Art. 1)
È stato sostituito l’allegato 1 del Decreto Ristori.
Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici Ateco 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree arancio e rosse), è riconosciuta una maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui al Decreto Ristori di un ulteriore 50%.
È stata abrogata la possibilità, prevista dal D.L. Ristori, di inserire ulteriori codici Ateco aventi diritto al contributo rispetto a quelli previsti nell’allegato 1.
Il contributo a fondo perduto sarà riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020, sarà erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza. Per questi ultimi soggetti, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco che rientrano nell’allegato 1 al Decreto Ristori-bis, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto del Decreto Ristori. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco che non rientrano nell’allegato 1 al Decreto Ristori-bis, spetta alle condizioni stabilite all'articolo 1, commi 3 e 4, Decreto Ristori, ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'articolo 25, commi 4, 5 e 6, D.L. 34/2020.
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modificazioni.
 
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva (Art. 2)
Per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'allegato 2 al Decreto Ristori-bis e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3-11, Decreto Ristori. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’allegato 2 al Decreto Ristori-bis.
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modificazioni.
 
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (Art. 4)
Viene prorogato, per le imprese operanti nei settori di cui all’allegato 2, nonché per quelle che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 8, D.L. 137/2020, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
 
Cancellazione della seconda rata Imu (Art. 5)
Ferme restando le disposizioni dell’articolo 78, D.L. 104/2020 e dell’articolo 9, D.L. 137/2020,
per il 2020, non è dovuta la seconda rata Imu, da versarsi in via ordinaria entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco di cui all’allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto.
 
Proroga versamento secondo acconto per i soggetti Isa (Art. 7)
Viene prevista, per i soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, individuati dall’articolo 98, comma 1, D.L. 104/2020, operanti nei settori economici individuati nell’allegato 1 al D.L. 137/2020, e nell’allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’articolo 98, comma 1, D.L. 104/2020, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
 
Sospensione dei versamenti tributary (Art. 7)
Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree arancioni e rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al Decreto Ristori-bis, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree rosse, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
ai versamenti relativi all'Iva.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
 
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive (Art. 11)
La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, prevista dal c.d. Decreto Ristori, si applica anche in favore di:
  • datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto[1];
  • datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute e quelle appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
  • in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Misure in materia di integrazione salariale (Art. 12)
Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19.
I trattamenti di integrazione salariale, previsti dal cd. decreto “Ristori, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.
 
Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (Art. 13)
Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, e in quelle nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta  in modalità agileè riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
 
Per i predetti periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 % della retribuzione stessa.
Il suindicato beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
 
Bonus baby-sitting (Art. 14)
A decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, e in quelle nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole
  • iscritti alla Gestione separata Inps
  • oppure iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria;
  • e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica.
La fruizione del bonus è riconosciuta:
  • alternativamente ad entrambi i genitori,
  • nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile,
  • ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il suindicato beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
 
Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008  (Art. 17)
A seguito del recepimento della direttiva europea 2020/739/EU che ha classificato il coronavirus SARS-CoV-2 fra gli agenti biologici di gruppo di rischio 3, gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro), sono sostituiti dai seguenti:
  1. "ALLEGATO XLVII - INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO: le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione. Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
  2. ALLEGATO XLVIII - CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI: nella tabella, «raccomandato» significa che  le  misure  dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati  della valutazione del rischio non indichino il contrario.
  • Agenti biologici del gruppo 1 - per le attività con agenti biologici  del  gruppo  1,  compresi  i vaccini vivi  attenuati,  devono  essere  rispettati  i  principi  in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
  • Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4  - può essere opportuno selezionare e combinare  le  prescrizioni  di contenimento delle diverse categorie sottoindicate  in  base  ad  una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o  a  una sua parte.
 
Contributi per prodotti ortofrutticoli di IV gamma (Art. 22)
Viene sostituito integralmente l’articolo 58-bis, D.L. 104/2020, prevedendo che, con il fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma di cui alla L. 77/2011, e di quelli della cosiddetta I gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del Covid-19, alle OP ortofrutticole riconosciute e alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.
Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla IV gamma ed alla I gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al D.Lgs. 150/2012 ed è pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2020. Il contributo è ripartito dalle OP e AOP tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.
Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l’importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
Con decreto Mipaaf da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni decorrenti dal 9 novembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione nonché la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.
Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
 
Per maggiori chiarimenti si trasmette il testo di legge in commento, comprensivo di allegati.
 

[1] La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.
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