COVID-19 – Esonero dal versamento dei contributi per i datori di lavoro che assumono

Con circolare n. 133/2020, l’Inps fornisce le indicazioni relative all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato introdotto dal c.d. Decreto Agosto (si veda circolare Entrato in vigore il c.d. Decreto Agosto – Misure in materia di lavoro pubblicata in data 17 agosto 2020).
 
Rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo in trattazione riguarda:
  • rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time o part-time[1];
  • trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine;
  • assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
purchè instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020.
 
Sono, invece, esclusi:
  • contratti di apprendistato;
  • contratti di lavoro domestico;
  • contratti di lavoro intermittente o a chiamata anche se a tempo indeterminato.
 
Assetto e misura dell’incentivo
L’esonero in commento è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato[2].
 
Condizioni di spettanza dell’esonero
Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, devono trovare applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015, ovvero:
  • l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
  • l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione;
  • l’incentivo non spetta se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
Infine, con riferimento alle condizioni legittimanti la fruizione dell’esonero in trattazione, si ricorda che, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato in trattazione, il lavoratore non deve essere stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti con il medesimo datore di lavoro.
 
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo assume la natura tipica di incentivo all’occupazione ed considerate aiuto di stato[3].
 
Coordinamento con altri incentive
L’esonero contributivo “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.
Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
 
Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Inps sul sito internet www.inps.it , nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:
  • il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.
 
Per maggiori chiarimenti, si pubblica in allegato la circolare illustrata.
 
 

[1] In caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time la misura della soglia massima dell’esonero viene ridotte sulla base dell’orario specifico di lavoro.
[2] Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo ai fondi di solidarietà;
  • il contributo destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
[3] la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
  • siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  • siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • siano concessi entro il 30 giugno 2021.
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