D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante misure urgenti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Misure a sostegno del lavoro e dei lavoratori

Con D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sono state adottate misure urgenti a sostegno del lavoro per far fronte all’emergenza epidemiologica che dal 21 febbraio u.s. affligge il nostro paese.
Si riportano in estrema sintesi i provvedimenti presi in materia di lavoro.
 
Norme speciali in materia di CIGO e assegno ordinario (art. 19)
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale[1] o di accesso all’assegno ordinario [2]
  • con causale “emergenza COVID-19”,
  • per un periodo massimo di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020,
  • da trasmettere all’INPS entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa,
  • svolgendo l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto a livello sindacale, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Il datore di lavoro, quindi, è tenuto (come nei casi normali ma con termini notevolmente ridotti) a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la causa di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro (in questo caso, “emergenza COVID-19”), l'entità e la durata prevedibile (in questo caso, massimo 9 settimane nel periodo 23.2.2020/31.8.2020), il numero dei lavoratori interessati.
I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi non saranno conteggiati ai fini dei limiti massimi di utilizzo degli ammortizzatori sociali e saranno neutralizzati ai fini delle successive richieste.
Inoltre, non troverà applicazione la contribuzione addizionale prevista dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
I lavoratori destinatari dei predetti ammortizzatori sociali devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si richiederà l'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni, prevista dalla disciplina ordinaria.
I fondi di cui all’art. 27 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (artigianato e somministrazione), garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità suesposte.
In merito alle modalità di pagamento, il decreto (art. 19, comma 5) prevede la possibilità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, su istanza del datore ma limitatamente all’assegno ordinario, anche se la relazione illustrativa sembrerebbe estendere tale modalità anche in caso di CIGO. Stante l’ambiguità della norma (e fatti salvi ulteriori chiarimenti che dovessero sopraggiungere), si suggerisce al momento di optare per l’anticipo del trattamento di integrazione salariale, come previsto, in via generale, dall’art. 7 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.  La CIGO, infatti, è autorizzata generalmente con pagamento a conguaglio del datore di lavoro. Il pagamento diretto dei lavoratori, da parte dell'INPS, può essere autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente su richiesta della azienda, nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie debitamente documentate dalla stessa.
 
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in CIGS (art. 20)
Le aziende che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, abbiano in corso una CIGS, possono presentare domanda di CIGO ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge in commento e per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
La concessione della CIGO sospende e sostituisce la CIGS in corso.
Inoltre, non troverà applicazione la contribuzione addizionale prevista dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
 
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)
Le aziende che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, abbiano in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di assegno ordinario ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge in commento e per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
La concessione dell’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà in corso.
Inoltre, non troverà applicazione la contribuzione addizionale prevista dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
 
CIG in deroga (art. 22)
Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo, concluso anche in via telematica,  con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione.
Ricordiamo che lo scorso 11 marzo in Regione Lombardia è stato sottoscritto l’accordo quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e all’indennità per i lavoratori autonomi, definito dalla Regione e dalle parti sociali lombarde per fronteggiare l’emergenza economica legata al Covid-19. L’accordo regionale è stato condiviso e approvato dalle parti nella piena consapevolezza delle modifiche che avrebbero potuto essere apportate dalle successive disposizioni nazionali. Quindi, nei prossimi giorni verranno verificate eventuali modifiche e correzioni, in base alle disposizioni del decreto-legge in commento.
 
Si rammenta che per tutte le forme di ammortizzatore sociale sopra previste sono previsti dei limiti di copertura dei relativi oneri in base alle disposizioni del decreto-legge in commento. La disponibilità, di conseguenza, non è illimitata.
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps e lavoratori autonomi (art. 23)
Pe l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire di uno specifico congedo:
  • per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni,
  • per i figli di età non superiore ai 12 anni[3],
  • per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Gli eventuali periodi di congedo parentale, fruiti dai genitori durante la sospensione dei servizi educativi, saranno convertiti nel congedo in commento.
Medesimo congedo può essere fruito da lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps[4] e lavoratori autonomi[5]
La fruizione del presente congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia:
  • altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
  • oppure un altro genitore disoccupato o non lavoratore.
A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui sopra e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel 2020 a decorrere dal 5 marzo 2020.
Le modalità operative saranno stabilite dall’Inps.
***
I genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto altresì di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
 
Tutte le disposizioni citate trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
 
Estensione permessi 104 (art. 24)
Il numero di giorni di permesso 104 è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
 
Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori (art. 26) – Disposizioni INAIL (art. 42)
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato alla malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto[6].
Fino al 30 aprile ai lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza prescritto è equiparato al ricovero ospedaliero.
Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche.
In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui all’articolo in commento sono posti a carico dello Stato, nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.
Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.
 
Indennità professionisti e co.co.co. (art. 27)
Ai professionisti titolari partita iva e co.co.co. iscritti alla Gestione separata inps, non titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è riconosciuta un’indennità di 600 euro, previa domanda all’Inps.
L’indennità non concorre a formare reddito.
 
Lavoro agile (art. 39)
Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori disabili nelle condizioni di cui all’art. 3, co. 3, l. 104/1992[7] o i lavoratori che abbiano nel nucleo familiare una persona disabile nelle condizioni di cui all’art. 3, co. 3, l. 104/1992, hanno diritto a svolgere il lavoro in modalità agile (c.d. smartworking) a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
 
Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)
A decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge in commento (17 marzo 2020), l’avvio di procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni e nel medesimo termine sono sospese quelle in corso, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Per lo stesso termine è vietato licenziare per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza.
 
Rimessione in termini per i versamenti (art. 60)
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
 
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020[8].
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020[9]
  1. relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  2. relativi all’imposta sul valore aggiunto[10];
  3. relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. 
 
Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)
Ai titolari di reddito da lavoro dipendente, con reddito complessivo non superiore ai 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, il predetto incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
 
Si trasmette in allegato il decreto-legge in commento.
 
Per quanti necessitano assistenza nell’avvio della procedura di richiesta degli ammortizzatori sociali, si chiede di compilare il file word allegato alla presente circolare e trasmetterlo prontamente via posta elettronica alla segreteria dell’Associazione (info@confimimb.it), in modo da poter effettuare la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali ed, eventualmente, predisporre il verbale di esame congiunto richiesto dalla legge.
 
Il servizio sindacale resta a disposizione delle associate per qualsiasi chiarimento o necessità di assistenza nella gestione del personale.
 

[1] Ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono usufruire del predetto ammortizzatore sociale lavoratori operanti in: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di   installazione   di   impianti, produzione e    distribuzione dell'energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R.  30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro   consorzi   che esercitano   attività  di    trasformazione,    manipolazione    e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle  olive  per  conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all'armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l'attività di  escavazione  e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione  e  di lavorazione di  materiali  lapidei,  con  esclusione  di  quelle  che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture  e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. 
[2] In deroga alla normativa vigente, l’assegno ordinario potrà essere utilizzato da lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti; Iscritte al FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato). 
[3] Il limite di età non vale in caso di figli con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
[4] L’ indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
[5] L’ indennità è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 
[6] il medico deve redigere certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
[7] Si richiede quindi che la persona disabile abbia una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
[8] Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
[9] I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
[10] La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
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