Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

La legge 30 dicembre 2018n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha introdotto alcune importanti novità riguardo la disciplina del Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Modifiche introdotte
Dal periodo d’imposta 31 dicembre 2018 la legge di Bilancio 2019 ha stabilito che:
  • Sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti
  • L’adempimento di quest’onere è la condizione per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta
L’articolo 3, comma 11 del decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in legge 21 febbraio 2014 n.9 e sostituito dalla Legge Bilancio 2019art. 1 comma 70 dispone che:
 
“Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.”
L’articolo 8, integrato dall’articolo 1 della Legge di Bilancio, dispone che
il credito d’imposta è utilizzabile subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11.
Al momento del rilascio della documentazione contabile, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti non è richiesta la valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa.

 

 

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