REGOLAMENTO ANTI DEFORESTAZIONE: DAL 30 DICEMBRE 2024 IN VIGORE GLI OBBLIGHI DI DUE DILIGENCE
Il Regolamento EUDR – Reg. 2023/1115[1] – disciplina l’immissione, la messa a disposizione sul mercato della UE e l’esportazione di determinate categorie di materie prime e prodotti da esse derivati, elencati nell’Allegato I del regolamento.
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Tra le materie prime interessate figurano: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno.
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I prodotti interessati contengono o sono stati nutriti/fabbricati usando materie prime interessate.
Le disposizioni prevedono che potranno essere commercializzate solo materie prime e prodotti conformi al nuovo regolamento, ovvero “a deforestazione zero”, “a illegalità zero”, coperti da una “dichiarazione di dovuta diligenza”.
Per gli operatori la dovuta diligenza è volta ad attestare la conformità alla normativa e si sostanzia in obblighi di informazione e nell’adozione di misure di valutazione del rischio.
Per quanto riguarda gli obblighi di informazione è necessario raccogliere, organizzare e conservare tutta una serie di informazioni relative ai prodotti in oggetto. Per quanto riguarda invece la valutazione del rischio, l’operatore deve verificare se vi è il rischio che i prodotti commercializzati non siano conformi alla normativa.
Gli obblighi previsti dal regolamento entreranno completamente in vigore il 30/12/2024; solo per le micro e piccole imprese a partire dal 30/06/2025.
Si segnala che l’Associazione ha organizzato un WEBINAR INFORMATIVO sul tema in programma per il 1° ottobre ore 14.30.