Collocamento obbligatorio

Regione Lombardia con Deliberazione n. XI/3013 – Allegato 5a ha approvato nuove disposizioni in riferimento ai procedimenti previsti dalla L.68/99 – “Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili” durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
Convenzione ex art. 11 Legge 68/99
La Deliberazione Regionale prevede che "tutte le scadenze successive al 25 febbraio 2020, previste all’interno delle convenzioni stipulate ai sensi dell’Articolo 11 della Legge 68/1999, vengono prorogate di sei mesi". In questo caso le aziende non dovranno presentare nessuna modulistica, la proroga avverrà d’ufficio dagli enti competenti (per esempio il Collocamento Obbligatorio dei Centri per l’Impiego).   
Per le nuove scoperture e, di conseguenza, per le nuove convezioni ex art. 11, stipulate dall’entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 agosto 2020, i termini di durata e le rispettive scadenze verranno calcolati a decorrere dal 1° settembre 2020.
 
Convenzioni ex Art.14 D.LGS. 276/2003
Nel caso in cui l’azienda in obbligo si trovi nelle condizioni di dover sospendere la commessa a causa delle restrizioni connesse all’emergenza epidemiologica CODIV-19, la convenzione è da considerarsi sospesa. L’azienda rimane comunque ottemperante agli obblighi della Legge 68/99 per tutto il periodo della sospensione della commessa.
 
Esoneri ai sensi dell’Art. 5 della Legge 68/1999
La scadenza semestrale prevista dalla DGR 49786 del 5 maggio 2000 al 16 Luglio 2020 per il versamento nel Fondo regionale da parte delle aziende è prorogata al 16 settembre 2020.
 
Si pubblicano in allegato i documenti illustrati.
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