Convertito in legge il decreto c.d. Cura Italia – le principali novità in materia di lavoro

Con legge 24 aprile 2020, n. 27 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110 S.O.) è stato convertito il decreto c.d. Cura Italia (si veda circolare D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante misure urgenti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Misure a sostegno del lavoro e dei lavoratori pubblicata in data 18 marzo 2020). Ecco le principali modifiche intervenute in sede parlamentare.
 
Norme speciali in materia di CIGO e assegno ordinario (art. 19)
L’art. 19 D.L. 18/2020, è stato così modificato:
  • è stata eliminata l’informativa e la consultazione sindacale per accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19". Pertanto, per detti ammortizzatori sociali utilizzati nel periodo emergenziale (al momento 9 settimane, ma in sede governativa è in discussione la possibilità di prevedere una proroga) sarà sufficiente presentare telematicamente la richiesta all’Inps entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Tale specifica previsione non si applica per la CIG in deroga (vedi paragrafo specifico della presente circolare);
  • I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 [1] nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, potranno presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L’assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine (art. 19 bis)
Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga), è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.
Ciò significa che è possibile procedere al rinnovo o alla proroga del contratto a termine, anche a scopo di somministrazione nonostante sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto, così come rinnovare il contratto senza dover rispettare lo stacco di 10/20 giorni previsto dalla legge.
Ad eccezione di quanto riportato, le restanti regole rimangono invariate. Pertanto:
  • le proroghe non possono essere superiori a 4;
  • in caso di proroga oltre i 12 mesi oppure di un rinnovo del contratto a termine è necessario riportare una causale.
Si evidenzia altresì che – nel silenzio della legge – permane il divieto di assumere ex novo a termine, anche in somministrazione, un lavoratore dipendente, presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto. La nuova norma, quindi, non consente di attivare nuovi rapporti a termine con soggetti che in precedenza non hanno avuto alcun rapporto contrattuale con il datore di lavoro.
 
CIG in deroga (art. 22)
L’art. 22 è stato così integrato.
  • I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 [2] nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale in deroga con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi;
  • al di fuori del predetto caso, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di 9 settimane e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione;
  • è stato specificato che non è necessario alcun accordo sindacale tra organizzazioni sindacali e Regione competente per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti (previsione che già c’era nel decreto c.d. Cura Italia), nonché per tutti quei "datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19", introducendo così di fatto un limite all'ambito di applicazione degli accordi-quadro OO.SS/Regioni per la cassa in deroga sinora stipulati. Sul punto occorrerà capire le interpretazioni che necessariamente dovranno essere fornite.
In materia di ammortizzatori sociali, si ricorda che, come già previsto dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), le misure per la cassa integrazione ordinaria (CIGO), l'assegno ordinario e la CIG in deroga, originariamente previste solamente per i lavoratori che risultavano alle dipendenze dell'azienda alla data del 23 febbraio 2020, sono state estese anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 (si veda circolare Pubblicato il Decreto “Liquidità” – misure anche in materia di lavoro pubblicata in data 10 aprile 2020).
 
Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)
Pur confermando il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino al 16 maggio 2020, la legge di conversione ha specificato che sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto.
La legge di conversione, inoltre, ha correttamente modificato la rubrica dell'art. 46 del decreto c.d. Cura Italia, che in precedenza erroneamente era "Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti", laddove nel testo dell'articolo non si disponeva la sospensione delle "impugnazioni" dei licenziamenti, quanto piuttosto dei licenziamenti stessi. Dunque, viene ora precisato che l'articolo 46 riguarda "Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo" e non le impugnazioni.
 
Si trasmette in calce il testo di legge illustrato, unitamente al testo coordinato con il decreto c.d. Cura Italia.
 
 

[1] LOMBARDIA: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini.
[2] LOMBARDIA: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini.
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