COVID-19 – chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo straordinario

Con messaggio n. 1621/2020, l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di fruizione dei cd. congedi COVID-19 (si veda circolare D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante misure urgenti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Misure a sostegno del lavoro e dei lavoratori pubblicata in data 18 marzo 2020), nonché sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.
 
In particolare, il congedo COVID-19 – che non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni – è incompatibile:
  •  con il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
  • con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
  • con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di c.d. riposi per allattamento fruiti per lo stesso figlio;
  • con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.
Al contrario, il congedo COVID-19 è compatibile:
  • in caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio;
  • in caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti;
  • con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli;
  • con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
  • con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
  • è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore assunto con contratto di lavoro part-time o a chiamata.
 
Per maggiori chiarimenti, si pubblica in calce il messaggio illustrato.
 
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Scarica file: Massaggio 1621

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