“Decreto Rilancio” - Nuove misure a sostegno del lavoro e dei lavoratori

Con D.L. 19 maggio 2020 n. 34 sono state adottate ulteriori misure a sostegno del lavoro per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le predette misure, in parte, modificano ed in parte integrano quelle già previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, già oggetto di nostre precedenti informative (si vedano circolari Convertito in legge il decreto c.d. Cura Italia – le principali novità in materia di lavoro pubblicata in data 30 aprile 2020 e D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante misure urgenti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Misure a sostegno del lavoro e dei lavoratori pubblicata in data 18 marzo 2020).
Si riportano di seguito, in sintesi, le misure adottate.
 
INTEGRAZIONI SALARIALI: CIGO E ASSEGNO ORDINARIO (artt. 68 e 71)
Durata
La cassa integrazione e l’assegno ordinario[1], restano fruibili per una durata massima di 9 settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, con la possibilità, tuttavia, di ottenere altre 5 settimane, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente utilizzato tutte e nove le settimane precedentemente concesse. Se necessario, si potranno chiedere al massimo ulteriori 4 settimane di trattamento, ma solo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (è prevista una deroga per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere-congressi e spettacolo).
Quindi, in sintesi:
  • fino al 31 agosto 2020, si possono utilizzare le 9 settimane già richieste e una volta consumate tutte, si potrà fare una nuova richiesta di ulteriori 5 settimane[2];
  • dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, si potrà fare una ulteriore richiesta di 4 settimane[3].
NOTA BENE: ai fini del calcolo delle settimane di integrazione salariale utilizzata, è sufficiente come all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva per cui è stata fatta la domanda di ammortizzatore sociale, per ogni singola giornata, ci sia anche solo una persona sospesa per consumare la giornata per tutta l'azienda/unità produttiva. Di conseguenza, prima di presentare la nuova domanda di 5 settimane, bisognerà verificare che l'azienda/unità produttiva abbia effettivamente consumato tutte le giornate già utilizzate.
Resta inoltre confermato che i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi con causale Covid-19 non saranno conteggiati ai fini dei limiti massimi di utilizzo degli ammortizzatori sociali e saranno neutralizzati ai fini delle successive richieste. Inoltre, non troverà applicazione la contribuzione addizionale prevista dal d.lgs. n. 148/2015.
 
Lavoratori beneficiari
Viene prevista la possibilità di ricomprendere nelle richieste di CIGO Covid-19, assegno ordinario Covid-19 e cassa integrazione in deroga anche i lavoratori assunti dal 17 marzo al 25 marzo 2020.
 
Termini di presentazione delle domande
Rispetto alle previsioni di cui al D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020,  viene ridotto il termine entro cui presentare la domanda per CIGO Covid-19 e assegno ordinario Covid-19: infatti, la domanda dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Sono fatte salve le ipotesi relative alle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, per le quali il nuovo termine è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate fuori termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.
 
Pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale
La domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale con pagamento diretto può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione (quindi a partire dal 19 giugno 2020), alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
 
Procedure sindacali
È stato reintrodotto l’obbligo (previsto in origine dal decreto “Cura Italia”, poi successivamente eliminato dalla conversione in legge) di svolgere l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto a livello sindacale, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Da una lettura della relazione illustrativa al decreto Rilancio, sembrerebbe che la c.d. fase sindacale sia stata reintrodotta solamente per le procedure di richiesta dell’assegno ordinario. Tuttavia, al fine di evitare qualsiasi controversia di natura sindacale e trattandosi di una mera procedura consultiva senza che da ciò derivi alcun potere di veto del sindacato, si consiglia svolgere l’informativa e l’esame congiunto, eventualmente richiesto, anche nelle procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Per quanti necessito assistenza nell’avvio della procedura di richiesta dell’assegno ordinario, si allega nuovamente il file word, da trasmettere prontamente via posta elettronica alla segreteria dell’Associazione (info@confimimb.it), in modo da poter effettuare la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali e, laddove richiesta, la consultazione sindacale.
 
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (artt. 70 e 71)
Dall’entrata in vigore del presente decreto, la CIG in deroga sarà autorizzata dall’Inps. I datori di lavoro invieranno telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L’Inps provvederà poi all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa.
La domanda di concessione della CIG in deroga può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (quindi a partire dal 19 giugno 2020), alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il datore di lavoro deve inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro il 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.
Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda, entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’Inps. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L’Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione.
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI (art. 80)
Viene esteso il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, per ulteriore tre mesi il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, come previsto dal precedente Decreto “Cura Italia”, estendendo il divieto sino al prossimo 17 agosto 2020.
In merito ai licenziamenti individuali, sono bloccati soltanto quelli ai sensi dell’art. 3, della L. n. 604/1966, quindi quelli per giustificato motivo oggettivo ovvero dovuti a “ragioni inerenti all’attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, mentre, viceversa, rimangono possibili i licenziamenti per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia, per pensionamento fruendo della “quota 100”, per il superamento del periodo di comporto, per inidoneità alle mansioni, per i lavoratori domestici (per cui il recesso è “ad nutum”)[4].
Una novità prevista dal Decreto in esame è quella che consente al datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, prevista con causale “Covid-19”, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
 
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (art. 93)
Viene introdotta la possibilità, in deroga all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto rilancio, anche in assenza delle condizioni introdotte dal decreto Dignità quindi senza l'apposizione delle specifiche causali [5].
L’applicabilità della disposizione anche ai contratti conclusi a scopo di somministrazione di manodopera appare indubitabile dal fatto che gli stessi sono stati collocati dal decreto Dignità, ai fini della causale, all’interno dell’articolo 19 del D.lgs n. 81/2015, con la conseguenza che seguono le regole degli altri rapporti a termine ordinari.
Da una prima lettura della norma, invece, emergono dei dubbi, che andrebbero confutati in sede interpretativa (o di provvedimento di conversione del decreto), che sono i seguenti:
  • la norma prevede che tale possibilità venga riconosciuta «per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19». Il riferimento alla necessità di fronteggiare la fase di «riavvio delle attività» potrebbe ingenerare il dubbio che il regime di acausalità sia applicabile solo dalle imprese che hanno l’esigenza di far ripartire l’attività dopo l’emergenza sanitaria. Si sottolinea, comunque, come la finalità della norma venga precisata chiaramente dalla relazione illustrativa al decreto, la quale indica che lo scopo è quello di esonerare tutti i datori di lavoro e gli utilizzatori dall’onere di indicare la causale. La scrittura della norma, però, da questo punto di vista lascia comunque qualche dubbio;
  • la norma fa espressamente riferimento ai contratti «in essere»: in tal senso, interpretando in maniera strettamente letterale la disposizione, la facoltà di rinnovo verrebbe preclusa a tutti i contratti scaduti prima dell’entrata in vigore del decreto, così come a quelli stipulati dopo tale data. Sarebbe una limitazione illogica, ma sostenibile purtroppo senza i necessari chiarimenti interpretativi;
  • infine, emerge un dubbio interpretativo riguardo l’estensione della proroga o del rinnovo: la norma, infatti, non chiarisce se il 30 agosto 2020 debba essere considerata come data ultima per la sottoscrizione di un accordo di proroga o rinnovo, la cui durata potrà raggiungere quella prevista dalle regole ordinarie o se, invece, il 30 agosto costituisca la data entro cui deve scadere il contratto acausale.
Stante i dubbi sollevati, in assenza di chiarimenti ufficiali, si suggerisce di optare per la lettura più restrittiva della norma.
Si ricorda, inoltre, che considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga), è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2015, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione (cfr. Convertito in legge il decreto c.d. Cura Italia – le principali novità in materia di lavoro pubblicata in data 30 aprile 2020).
Si evidenzia altresì che – nel silenzio della legge – permane il divieto di assumere ex novo a termine, anche in somministrazione, un lavoratore dipendente, presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto. La disposizione di cui sopra, quindi, non consente di attivare nuovi rapporti a termine con soggetti che in precedenza non hanno avuto alcun rapporto contrattuale con il datore di lavoro.
 
LAVORO AGILE (art. 90)
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione[6].
 
INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS E LAVORATORI AUTONOMI (artt. 84 e 85)
Vengono disposte una serie di conferme e ulteriori disposizioni, di seguito riassunte:
  • ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a € 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
  • ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000;
  • ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co.  iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000;
  • ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a € 600, viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
  • è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a € 600 per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;
Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine, viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.
Inoltre:
  • viene riconosciuta un’indennità, pari a € 500 mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
PERMESSI, CONGEDI, TUTELE (artt. 72, 73, 74 e 103)
Anche per tali aspetti son previste conferme e novità. In particolare:
  • il congedo parentale covid-19 viene innalzato a 30 giorni da fruire entro il 31 luglio[7];
  • è stato aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da € 600 a € 1.200) e viene data la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;
  • viene confermato, anche per i mesi di maggio e giugno 2020, l’aumento dei giorni di permesso previsti ex articolo 33 della legge n. 104/1992 per i lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono familiari disabili:  in particolare, vengono previsti altri 12 giorni aggiuntivi complessivi, utilizzabili tra maggio e giugno e, come per i mesi precedenti, i 12 giorni totali aggiuntivi portano il totale dei permessi tra i due mesi a 18 giorni totali (3 maggio + 3 giugno + 12 aggiuntivi= 18 giorni complessivi);
  • viene portata al 31 luglio 2020 la data nella quale, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero;
  •  al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all’art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.
FONDO NUOVO COMPETENZE (art. 88)
Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
 
Si pubblica in allegato il testo del decreto-legge in commento e la relazione illustrativa allo stesso.
 
Il servizio sindacale resta a disposizione delle associate per qualsiasi chiarimento o necessità di assistenza nella gestione del personale.
 

[1] Il Decreto specifica che ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare.
[2] Tale modifica è prevista anche nel caso di CIGO per le aziende che si trovano già in CIGS (art. 69) oppure di CIG in deroga (artt. 70 e 71).
[3] Tale modifica è prevista anche nel caso di CIGO per le aziende che si trovano già in CIGS (art. 69) oppure di CIG in deroga (artt. 70 e 71).
[4] Si rammenta altresì che il decreto “Cura Italia”, a seguito della conversione in legge, ha introdotto una disposizione che esclude dal blocco dei licenziamenti il personale che subentra in contratti di appalto (“fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto”).
[5] Le causali sono: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinari.
[6] La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. 
Per l’intero periodo dello stato di emergenza epidemiologica, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
[7] Si ricorda che il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni e consiste in una indennità pari al 50% della retribuzione.
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