Disposizioni per l’importazione di DPI: sdoganamento diretto e celere

Come comunicato in precedenza per le operazioni di esportazione[1], sono state disposte dalle Istituzioni competenti particolari procedure anche per l’importazione di DPI utili al contrasto del Covid-19.
 
Si ricorda innanzitutto che l’ordinanza n. 6/2020 del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid ha previsto che l’Agenzia delle Dogane adotti ogni azione utile allo sdoganamento diretto e celere dei DPI e di altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione del Covid-19[2]. 
 
La Dogana ha quindi previsto due distinte procedure: una per lo sdoganamento diretto di DPI e una per lo sdoganamento celere per i beni mobili non DPI.
Si specifica che lo svincolo diretto si rivolte solo a determinati soggetti che svolgono attualmente servizi di pubblica utilità; con questa procedura si possono importare sia DPI che altri beni mobili utili al contrasto del Covid-19.
Lo svincolo celere invece si rivolge a tutti i soggetti, sia privati che aziende non ricomprese nei servizi di pubblica utilità, ma che intendano adibire la merce al contrasto del Covid-19.
Attenzione che con quest’ultima procedura non si possono importare DPI.
 
I soggetti destinatari della procedura di svincolo diretto sono individuati nell’art. 2 dell’ordinanza 6/2020:  
  • Regioni e Province autonome;
  • Enti Locali;
  • Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici così come indicati nell’art. 1 comma 2 D.lgs 165/2001;  
  • Strutture ospedaliere pubbliche ovvero accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza;
  • Soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o di interesse pubblico così come previsti dal DPCM 22 marzo 2020, modificato dal DPCM 25 marzo 2020 e meglio descritti ed individuati negli allegati ai predetti decreti.
 
Dal punto di vista operativo, per richiedere lo sdoganamento diretto o celere la Dogana ha predisposto due distinti moduli, resi disponibili e aggiornati con la nota n. 107046/RU[3].
I due documenti devono essere compilati e sottoscritti a cura del destinatario finale della merce e presentati agli uffici doganali.
 
All’interno della medesima nota n. 107046, si precisa inoltre che, qualora l’importatore sia soggetto diverso dal soggetto destinatario e si trovi ad operare per suo conto e su suo mandato, unitamente al modello di svincolo diretto o celere, dovrà essere prodotto agli uffici doganali un ulteriore autocertificazione, compilato e sottoscritto dall’importatore, in cui dichiari che le merci, descritte per natura e quantità, sono importate su mandato del destinatario.   
 
Infine, parallelamente alle disposizioni di cui sopra, la Commissione Europea, con la Decisione (UE) 2020/491 del 3 aprile, ha stabilito l’esenzione dei dazi doganali e iva se la merce utile al contrasto Covid-19 è destinata a determinati soggetti. 
La Dogana con la determinazione direttoriale n. 107042/RU ne ha stabilito le modalità di applicazione; in particolare quanto ricorrono contemporaneamente le seguenti 3 condizioni[4]:
  • l’importatore deve indicare e provare che il destinatario finale è un ente di diritto pubblico, un altro ente a carattere filantropico o autorizzato dallo Stato;
  • i beni devono essere distribuiti gratuitamente per far fronte all’emergenza;
  • si deve trattare di beni destinati al contrasto Covid19 o destinati alle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità.
 
 
Si ricorda che i dispositivi di protezione destinati a soggetti diversi da quelli indicati ai punti di cui sopra sono requisibili su disposizione del Commissario straordinario in caso di necessità.
 
 
Si pubblicano in allegato i moduli dell’Agenzia delle Dogane per richiedere lo sdoganamento diretto/celere.
 
 
Info: Area Estero dell’Associazione estero@confimimb.it 
 
 
 
 

[1] Per quanto riguarda le attuali disposizioni vigenti in tema esportazione dei DPI vedasi relativa notizia del 7 aprile al seguente link: https://www.confimibergamo.it/servizi-associativi/estero/divieto-di-esportazione-dei-dispositivi-di-protezione-individuale-senza-previa-autorizzazione-covid19.html#.XpVvWi1abR0
 
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