Import mascherine

In riferimento a quanto qui sotto riportato (art. 15 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella GU di martedì 17 marzo 2020, leggibile oggi - Edizione Straordinaria) per inviare autocertificazione e procedura
 
“Art. 15
(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione
individuale)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione
dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in
commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una
autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche
delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente
normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori
devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle
mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla
ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine
chirurgiche alle norme vigenti.
3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li
immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una
autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche
dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente
normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori
devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione
individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel
presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme
vigenti
4. Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti
norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne
cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio”.
 
 
l’Istituto Superiore di Sanità ci comunica che pubblicherà sul proprio sito nella giornata odierna le procedure, il tipo di documentazione da allegare nonché l’ufficio specifico a cui inviare l’autocertificazione attestante le caratteristiche tecniche delle mascherine.
 
Per quanto riguarda l’INAIL si potrà inviare via pec al proprio ufficio INAIL competente l’autocertificazione riportante le caratteristiche tecniche dei dispositivi di protezione e che non appena avranno disposizioni precise le pubblicheranno sul loro sito.
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