Versamento imposte da 'redditi 2020': prima scadenza al 30 Giugno 2020

Da più parti è stata richiesta la proroga delle scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2020 e del modello Irap 2020: in questa informativa vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2019 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2020.
 
I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:
 
 
 
Soggetti Irpef
Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo
4001
2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata
4033
2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata
4034
2002
Iva annuale saldo
6099
Irap - acconto seconda rata
3813
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario
1668
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni
3805
 
Il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 in scadenza al 30 giugno 2020 ovvero al 30 luglio 2020 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. Il secondo acconto 2020 è in scadenza al 30 novembre 2020 e non può essere rateizzato.
 
L’esonero dal versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020
Si ricorda che l’articolo 24, D.L. 34/2020 ha introdotto una importante agevolazione per i contribuenti che sarebbero stati tenuti al versamento del saldo Irap per il 2019 e al versamento del primo acconto Irap per l’anno 2020.
La disposizione, che interessa i contribuenti che nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. 34/2020 (2019 per chi ha esercizio coincidente con l’anno solare) hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro, presenta tuttavia le esclusioni di seguito elencate:
  • soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell’articolo 7, D.Lgs. 446/1997 (imprese di assicurazione);
  • soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell’articolo 10-bis, D.Lgs. 446/1997 (Amministrazioni Pubbliche);
  • soggetti di cui all’articolo 162-bis, Tuir (banche e intermediari finanziari).
Con la recente risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’esonero con riferimento ai casi di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare confermando il godimento dell’agevolazione anche per tali soggetti.
Volendo pertanto sintetizzare, dalla norma (articolo 24, D.L. 34/2020) si ricava che i contribuenti assoggettati all’imposta regionale che hanno un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare saranno esonerati dal versamento:
  • del saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019 in scadenza il 30 giugno 2020 (sono, invece, dovuti gli acconti 2019 suddivisi nelle rate legislativamente previste);
  • della prima rata di acconto Irap relativo al periodo d’imposta 2020 in scadenza il 30 giugno 2020 (costituiranno oggetto di versamento per il periodo d’imposta 2020 soltanto la seconda rata dell’acconto e l’eventuale saldo).
Contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
Periodo d’imposta
I° acconto entro
dovuto
II° acconto entro
dovuto
Saldo entro
dovuto
1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019
30 giugno 2019
30 novembre 2019
30 giugno 2020
no
1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020
30 giugno 2020
no
30 novembre 2020
30 giugno 2021
 
Per contro, per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta quanto al saldo e al primo acconto per l’esercizio successivo e l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta (seconda rata dell’acconto).
 
Contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
Periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2019
I° acconto entro
dovuto
II° acconto entro
dovuto
Saldo entro
dovuto
1° luglio 2019 – 30 giugno 2020
31 dicembre 2019
31 maggio 2020
31 dicembre 2020
no
Periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2020
I° acconto entro
dovuto
II° acconto entro
dovuto
Saldo entro
dovuto
1° luglio 2020 – 30 giugno 2021
31 dicembre 2020
no
31 maggio 2021
31 dicembre 2021
 
La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali
La compensazione dei crediti di imposta mediante l’utilizzo del modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:
  • compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);
  • compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).
In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che:
  • i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2020 e del modello Irap 2020 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L’eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l’apposizione del visto di conformità;
  • vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di home/remote banking forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive);
  • per il solo anno 2020, il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 1.000.000 euro per ciascun anno solare (tale limite non è applicabile ai crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa, per l'utilizzo dei quali le relative disposizioni istitutive hanno previsto la non assoggettabilità a tale limite);
  • è previsto un blocco (ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.
Società di capitali
Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019:
  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2019, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2020;
  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2019 (come consentito dall’articolo 106, D.L. 18/2020), il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2020 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2020);
se il bilancio dell’esercizio 2019 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2019, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2020.
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