RIFIUTI - RENTRI - NUOVE SCHEDE INFORMATIVE
RENTRI - Nuove schede informative, pubblicate il 04/03/2025
Al fine di fornire supporto sull’utilizzo del RENTRI, sono state elaborate una serie di schede per rispondere alle domande più frequenti ricevute dal servizio di assistenza.
Di seguito sono riportati gli argomenti relativi alle nuove schede.
Fermo restando quanto indicato dall’art. 193, comma 9 del D.lgs. 152/2006, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere il formulario è sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006, con riguardo anche alla tratta percorsa su territorio nazionale.
Il registro cronologico di carico e scarico viene tenuto secondo il format e le istruzioni di compilazione definite nell’allegato 1 al decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251.
I formulari non devono essere necessariamente usati nell’ordine cronologico con il quale sono stati vidimati. La data di emissione del FIR deve essere uguale o antecedente alla data di inizio trasporto.
Come indicato al paragrafo 2.6 dell’Allegato 2 al decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251, la sezione microraccolta non va compilata in attesa dell’emanazione di ulteriori disposizioni. Sino ad allora deve essere compilato un FIR per ogni produttore/detentore e/o per ogni luogo di produzione o di prelievo servito.
Come indicato al paragrafo 1.1.1 dell’Allegato 2 al decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251, la data di emissione del FIR cartaceo deve essere inserita dall'utente dopo la stampa ed essere antecedente o uguale alla data di inizio del trasporto.
La data di emissione non deve essere confusa con la data/ora assegnata automaticamente dal RENTRI, attraverso il servizio di vidimazione digitale messo a disposizione dalla Camera di Commercio (CCIAA).
La casella “peso verificato in partenza” va barrata solo nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misurazione del peso nella disponibilità del Produttore/Detentore.
Non è obbligatorio barrare la casella "peso verificato in partenza" anche se si dispone di uno strumento di misurazione del peso.
Il destinatario deve riportare la “quantità accettata” espressa in kg (chilogrammi) anche se risulta barrata la casella “verificato in partenza”.
Per chiarimenti su come annotare l’esito del conferimento consultare la scheda Annotazione dell’esito del conferimento.
Come indicato nelle Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto, il campo “In attesa di verifica analitica” va barrato se il destinatario sottopone il rifiuto ad analisi. Per le modalità di gestione del rifiuto "in attesa di verifica analitica", si rimanda alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni degli impianti di destinazione.
Il registro NON può essere gestito contemporaneamente sia con i servizi di supporto che con il sistema gestionale. All'apertura del registro, l'operatore deve decidere se compilarlo utilizzando i servizi di supporto oppure il proprio sistema gestionale. Non è possibile gestire lo stesso registro alternando tra i servizi di supporto e il sistema gestionale.
Il limite massimo di emissione consentito per ogni singola unità locale è di 1000 FIR al giorno.
Il limite massimo di blocchi FIR per ogni operatore è di 500 in ambiente produzione e 100 in ambiente DEMO.
Il FIR cartaceo deve essere compilato attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal portale RENTRI, oppure con i sistemi gestionali adottati dall’operatore.
Non sono previste API per la compilazione del FIR cartaceo.
In sede di compilazione del FIR è possibile utilizzare i timbri per indicare i dati del produttore/detentore, del trasportatore, del destinatario e dell’intermediario/ commerciante se il timbro contiene tutti i dati richiesti
Non è possibile apportare correzioni al FIR cartaceo.
Le istruzioni specificano che nel campo annotazioni del FIR è possibile inserire eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti da parte di tutti i soggetti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante).
Gli egli enti appartenenti al comparto istruzione e ricerca sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi.
Se producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 20223, n. 59 in formato cartaceo.
Il FIR cartaceo deve essere emesso e vidimato digitalmente tramite il RENTRI. La vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante:
1.l’interoperabilità con il sistema gestionale dell’operatore;
2.il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale RENTRI.
In entrambi i casi il soggetto deve registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” disponibile sul portale RENTRI.
Fonte: sito RENTRI