COVID-19 – estensione del Green Pass nei luoghi di lavoro*

In data 21 settembre 2021, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Di seguito si illustra la normativa inerente il settore privato.
 
Ambito di applicazione
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono tenuti a possedere e ad esibire, su richiesta, i Certificati Verdi (green pass)[1] coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato. L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il green pass è necessario per accedere ai luoghi di lavoro[2].
La predetta disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei predetti luoghi[3], anche sulla base di contratti esterni.
Le suindicate disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
 
Modalità di applicazione e gestione della privacy
I datori di lavoro dovranno:
  • assicurare il rispetto delle precedenti prescrizioni;
  • entro il 15 ottobre definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche;
  • effettuare i controlli preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione[4];
  • individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni[5];
  • Le verifiche dovranno avvenire utilizzando l’app: “VerificaC19”.
 
Il controllo del green pass richiede particolare attenzione alla tutela della privacy del soggetto controllato, poiché il nome, i dati anagrafici e soprattutto il possesso di una certificazione sanitaria sono senz’altro dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del GDPR.
I Decreti Legge 10 settembre e 21 settembre 2021, non contengono alcuna specifica previsione in merito alle cautele e modalità operative da adottare per la tutela della privacy; pertanto, in merito ai profili privacy occorre rifarsi a quanto già previsto dai precedenti provvedimenti estivi, oltre che ai principi generali del GDPR.
 
In particolare, come previsto dall’art. 13, comma 5, del Decreto Legge 17 giugno 2021 e chiarito dal Garante Privacy nel comunicato del 10 agosto 2021, in ossequio al principio di minimizzazione sancito dal GDPR, pur essendo il controllo un trattamento di dati personali, di cui è titolare il soggetto (l’azienda o l’ente) che è tenuto a farlo, quest’ultimo non può in alcun modo registrare, né tantomeno conservare il dato inerente il possesso di un green pass valido da parte del destinatario del controllo. In armonia con questo principio, la verifica non deve essere necessariamente svolta dal datore di lavoro o dal responsabile della struttura, ma anche da un dipendente appositamente nominato e formato, che si limiterà a:
  • controllare la validità del green pass tramite le applicazioni attualmente omologate (per le aziende occorre utilizzare l’app: “VerificaC19”);
  • ed eventualmente a richiedere, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del Decreto Legge 17 giugno 2021, il documento d’identità della persona sottoposta a controllo, in caso di dubbi sull’identità della stessa.
 
Nella lettera di nomina andranno dunque impartite al dipendente incaricato istruzioni chiare e precise su come e in che limiti svolgere il controllo.
Infine, ai sensi dell’art. 13 del GDPR all’ingresso dei locali per l’accesso ai quali è necessario esibire il Green Pass deve essere apposta un’informativa in formato grafico, sintetico e chiaro, tramite la quale si comunicano ai soggetti controllati le caratteristiche del trattamento di dati necessario per la verifica.
Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
 
Le conseguenze in caso di mancato rispetto dell’obbligo di possesso di green pass
Il lavoratore che comunichi di non avere il green pass o che risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è sospeso dal lavoro senza retribuzione, in quanto considerato assente ingiustificato. Non ci sono però conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
I lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo di lavoro violando l’obbligo di green pass, sono passabili di sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro irrogata dalla Prefettura, che viene informata dell’illecito da parte dell’incaricato aziendale al controllo del possesso del green pass. L’accesso illecito al luogo di lavoro è altresì sanzionabile disciplinarmente.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
 
Si invita a dare massima diffusione della predetta circolare rendendola disponile a tutti i lavoratori nonché al personale esterno.
 
Si trasmette in allegato il decreto illustrato.
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare
 
Per gli aspetti inerenti la gestione giuslavoristica del personale sindacale@confimimb.it  
Per gli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro asq@confimimb.it  
Per gli aspetti inerenti la privacy j.fontana@confimibergamo.it
 
 
 
 
 
 
*Circolare curata da Confimi Industria Monza Brianza (per gli aspetti giuslavoristici e sulla sicurezza sul lavoro) e da Studio Fasola Corporate LAW (per gli aspetti privacy)
 

[1] La certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:
  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
  3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
  4. avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.
[2] Restano ferme le disposizioni in materia di green pass relative all’ ambito scolastico e universitario, nonché formativo, e all’ambito sanitario-assistenziale.
[3] Ad esempio tirocinante, un elettricista che svolge un intervento di manutenzione oppure gli addetti di un’impresa di pulizie che eseguono il loro lavoro presso un’azienda cliente, un consulente che si reca in un’azienda cliente per un incontro.
[4]  L’Associazione suggerisce caldamente di favorire un controllo di tutti coloro che accederanno ai locali aziendali, non limitandosi ad effettuare dei controlli a campione.
[5] La verifica potrà essere posta in essere direttamente dal datore di lavoro o da un soggetto delegato.
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Scarica file: D.L. 21 Settembre 21 nr. 127

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