RIFIUTI RAEE - Decreto raggruppamenti RAEE

Con decreto 20 febbraio 2023, n. 40, in vigore dal 5 maggio u.s., è stato adottato il “Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 93 del 20 aprile 2023).
 
Successivamente all’emanazione, il Ministero dell’Ambiente ha segnalato un refuso: nell’Allegato 1 al citato decreto il "Raggruppamento 2" include erroneamente il paragrafo “4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49". Si tratta di un refuso, in quanto il medesimo paragrafo è riportato correttamente anche nel “Raggruppamento 4”.
 
L’allegato al nuovo decreto presenta i raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all’articolo 4, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49  (fatto salvo il disposto di cui all’articolo 187 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi).
 
I luoghi di raggruppamento (LdR) sono siti costituiti da uno o più rivenditori di AEE che ritirano i rifiuti elettronici riconsegnati dai consumatori.
I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati come indicato. Indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
 
Fonte Mase  - Scarica l’allegato
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