Brexit – i lavoratori distaccati e l’esercizio di attività in più Stati

Con circolare n. 71/2021, l’Inps fornisce indicazioni relativamente alla legislazione applicabile nelle fattispecie del distacco e dell’esercizio di attività in due o più Stati in seguito alla pubblicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea (UE) e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (TCA).
 
In deroga transitoria alle disposizioni generali, per i lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dell’attività lavorativa (lavoratori autonomi) è prevista la possibilità di restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi.
 
Vengono pertanto esaminate le situazioni di distacco rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo di recesso, la validità delle certificazioni emesse per periodi di distacco con data finale successiva al 31 dicembre 2020, la possibilità di proroga del periodo di distacco con le relative eccezioni.
 
Si trasmette in allegato la circolare in commento.
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Scarica file: INPS_CIRCOLARE 71/2021

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