CRISI RUSSIA – UCRAINA: LE MISURE RESTRITTIVE DELL’UNIONE EUROPEA

Russia: le misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina
Nei confronti della Russia sono in vigore misure restrittive a partire dal 2014. Tali misure sono volte a rispondere alle azioni messe in atto dalla Russia per destabilizzare la situazione in Ucraina e per minacciarne l’integrità territoriale. Inoltre, sono state introdotte misure specifiche anche in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (in particolare si segnala il divieto di import di merci originarie di tali territori) e misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi.
Per maggiori approfondimenti si rimanda al portale del MAECI[1]. Si segnala in particolar modo i seguenti regolamenti: Reg. 833/2014, Reg. 208/2014, Reg. 269/2014, Reg. 692/2014.
 
Le misure restrittive adottate dall’Unione Europea tra la fine di febbraio e marzo 2022 sono volte ad estendere l’ambito di applicazione delle disposizioni già in vigore.
Limitatamente allo scambio di beni si segnala quanto segue:
 
REG. 2022/328[2]
Con il Regolamento 2022/328 sono state estese le misure restrittive su prodotti appartenenti a particolari settori strategici: tecnologie e prodotti ad alto contenuto tecnologico che potrebbero contribuire al potenziamento militare e della sicurezza della Russia, prodotti dual use, beni adatti al settore aeronautico e dell’industria spaziale, prodotti adatti alla raffinazione del petrolio.
È vietato vendere, fornitura, trasferire o esportare tali categorie di prodotti (si rimanda agli allegati del regolamento per l’elenco delle merci).
 
Al divieto è fatta eccezione per le esportazioni verso persone o utenti non militari purché i beni siano destinati a specifici utilizzi. Si segnala in particolare i seguenti: scopi umanitari, emergenze sanitarie, risposta a catastrofi naturali, usi medici.
Le autorità competenti possono comunque autorizzare la vendita, fornitura ed esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la relativa assistenza tecnica per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022, purché l’autorizzazione venga richiesta prima del 1° maggio 2022.
 
REG. 2022/394[3] (estensione delle restrizioni ai beni e tecnologie per la navigazione marittima)
- l’art. 3 septies prevede un divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie per la navigazione marittima a qualsiasi persona fisica o giuridica in Russia o per usi in Russia. È altresì vietata l’assistenza finanziaria e tecnica.
Anche in questo caso sono previste deroghe per usi specifici: umanitari, emergenze sanitarie, catastrofi naturali, o in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dal MAECI.
Si rimanda agli allegati per l’elenco dei prodotti colpiti dalle misure restrittive.
 
REG. 2022/ 428[4] (estensione delle restrizioni ai beni di lusso e prodotti siderurgici)
in generale, vengono estese al settore dell’energia le misure previste dal REG 2022/328.
- l’art 3 octies prevede il divieto di acquistare, trasportare o importare nell’UE prodotti siderurgici se originari o esportati dalla Russia. Tali divieti non si applicano, fino al 17 giugno 2022, all’esecuzione di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022.
- l’art 3 nonies prevede il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare beni di lusso elencati nell’allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica in Russia o per un uso in Russia. Tale divieto si applica nella misura in cui il valore dei beni è superiore a 300 euro per articolo.
Si rimanda agli allegati per l’elenco dei prodotti colpiti dalle misure restrittive.
 
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Bielorussia: misure restrittive in considerazione del coinvolgimento nell’aggressione contro l’Ucraina 
Nei confronti della Bielorussia sono in vigore misure restrittive a partire dal 2006. Si rimanda al sito del MAECI per tutti i dettagli; si segnala in particolare il Reg. 765/2006.
 
Recentemente, con il REG 2022/355[5] l’UE ha modificato il reg. 765/2006 estendendone l’ambito di applicazione. In particolar modo si segnala:
- L’art. 1 sexies vieta la vendita, fornitura esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a persone fisiche o giuridiche in Bielorussia o per uso in Bielorussia. Le deroghe previste, anche in questo caso, sono limitate a scopi particolari come: umanitari, emergenze sanitarie, catastrofi naturali, usi medici o farmaceutici.
- L’art. 1 sexdecies vieta l’importazione in UE di prodotti legnosi di cui all’allegato X se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
- L’art. 1 septdecies vieta l’importazione in UE di prodotti cementizi di cui all’allegato XI se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
- L’art. 1 octodecies vieta l’importazione in UE di prodotti siderurgici di cui all’allegato XII se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
- L’art. 1 novodecies vieta l’importazione in UE di prodotti della gomma di cui all’allegato XIII se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
- L’art. 1 vicies vieta la vendita, fornitura ed esportazione di macchinari di cui all’allegato XIV a persone fisiche giuridiche in Bielorussia o per uso in Bielorussia (i prodotti in questione riguardano alcune voci dei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura combinata UE). Tali divieti non si applicano per uso non militare e se destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, catastrofi naturali, usi medici. Inoltre, tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
 
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Ucraina: misure restrittive nei confronti delle zone di DONETSK e LUHANSK
- Sospensione origine preferenziale DONETSK e LUHANSK
Con la Comunicazione C 87 I del 23 febbraio[6], la Commissione europea informa che per le merci prodotte o provenienti dalle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina non sussistono le condizioni che consentono a tali merci di godere del trattamento tariffario preferenziale.
A partire dal 23 febbraio 2022 l’immissione in libera pratica di tali merci fa sorgere automaticamente un’obbligazione doganale; è preferibile che gli importatori si astengano dal chiedere il trattamento preferenziale.
 
- Misure restrittive per merci originarie di DONETSK e LUHANSK
Con il Regolamento del Consiglio UE n. 2022/263[7] sono state imposte misure restrittive nei confronti delle zone di Donetsk e Luhansk. Si segnala in particolare il divieto di importare merci originarie di tali territori ed esportare beni e tecnologie adatti all’uso nei seguenti settori chiave: trasporti, telecomunicazioni, energia, produzione risorse energetiche e minerarie. Il dettaglio con l’elenco di tali beni è disponibile nell’allegato II del Regolamento.
 
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UAMA - sospensione autorizzazioni per beni a duplice uso
Con la Comunicazione n. 6830 del 7 marzo 2022[8] l'Autorità nazionale UAMA dispone la sospensione per un mese di tutte le autorizzazioni in corso di rilascio o già rilasciate per i beni a duplice uso destinati alla Federazione russa e alla Bielorussia.
 
Comunicazioni dal sistema camerale:
Si riporta quanto comunicato dalle camere di commercio di Bergamo e Milano:
Nel rilasciare la documentazione per l'esportazione verso i Paesi coinvolti dalle sanzioni la Camera di commercio non apporrà visti su dichiarazioni che facciano riferimento a deroghe o a esclusioni dalle misure restrittive, né a dichiarazioni indicanti la destinazione d'uso delle merci, lasciando agli esportatori l'onere di verificare le condizioni di esportabilità dei propri prodotti.
Il rilascio di certificati di origine prosegue, ma dovrà essere allegata alle pratiche una dichiarazione da parte dell'impresa richiedente che evidenzi che i beni e i destinatari di questi non sono assoggettati alle sanzioni disposte dalla normativa dell'Unione.
Infine, Unioncamere ha comunicato che è attualmente sospeso il rilascio di Carnet A.T.A. verso i tre paesi coinvolti direttamente o indirettamente dal conflitto: Federazione russa, Ucraina e Bielorussia.
 
 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai portali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Consiglio europeo.  
 
 

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