PRENDE IL VIA IL FONDO PMI “Temporary Framework crisi Ucraina-Russia”

L’avvio dell’operatività della nuova misura di aiuto prevista dall’art. 16, decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022) è stata comunicata dal Mediocredito Centrale (MCC) con la circolare 3 agosto 2022, n. 6.
 
Soggetti beneficiari delle garanzie
Possono accedere alle nuove garanzie concesse dal Fondo: 
  1. le PMI
  2. e, limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, le small mid caps
che abbiano comprovate esigenze di liquidità connesse, direttamente o indirettamente, al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa. 
A titolo esemplificativo, le suddette esigenze di liquidità possono essere conseguenti al rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione oppure all’incremento delle spese energetiche.
 
In deroga a quanto previsto dalle disposizioni operative del Fondo, sono ammissibili a tali garanzie anche le imprese che, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, siano classificate tra le “imprese in difficoltà” così come definite dal Regolamento (UE) 651/2014.
 
Caratteristiche dei finanziamenti
Le nuove garanzie possono essere rilasciate fino al 31 dicembre 2022 per le operazioni finanziarie di durata non superiore a 96 mesi e di importo non superiore alternativamente:
  1. al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Se l’impresa è di nuova costituzione e non dispone di 3 bilanci chiusi e approvati, l’importo massimo è calcolato sulla base del fatturato medio delle annualità disponibili al momento della richiesta dell’agevolazione, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Se l’impresa è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale è definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati nel minor intervallo temporale;
  2. al 50% dei costi sostenuti per l’energia (a titolo esemplificativo: le spese per l’acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di accesso alla garanzia. Se l’impresa è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l’energia sostenuti nel minor intervallo temporale; 
  3. al fabbisogno di liquidità nei successivi 12 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 6 mesi, nel caso di small mid caps, qualora l’impresa abbia registrato uno o più delle seguenti condizioni: interruzioni nelle catene di approvvigionamento o forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati, forte calo di fatturato, pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, aumento dei costi per la sicurezza informatica. Tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19.
 
La garanzia del Fondo è concessa:
  1. per operazioni connesse a investimenti: nella misura massima dell'80% dell’importo dell'operazione finanziaria in favore di tutte le imprese indipendentemente dalla fascia di appartenenza del modello di valutazione del Fondo;
  2. per operazioni con finalità diversa dall’investimento: nella misura massima dell’80% dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo e nella misura massima del 60% per le imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello di valutazione.
  3. Si prevede inoltre l’innalzamento della garanzia per operazioni finalizzate alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici: 90% per la garanzia diretta e 100% la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino il 90% e prevedano un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi (per questa tipologia di operazioni è inoltre prevista la gratuità dell’intervento del Fondo a favore delle imprese che operano nei settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia).
La garanzia sarà quindi rilasciata ai sensi della Sezione 2.2 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (Temporary Crisis Framework o TCF)
 
Scadenza
Le garanzie a valere sul Temporary Framework crisi Ucraina - Russia saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022.
 
 
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