Congedi e bonus baby-sitting – convertito in legge il d.l. 30/2021

In data 12 maggio u.s., il decreto legge 13 marzo 2021 (si veda circolare COVID-19 – Interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori pubblicata in data 15 marzo 2021) è stato convertito con la legge 6 maggio 2021, n. 61 che ha introdotto alcune modifiche all’impianto del predetto decreto legge.
Si riporta di seguito la disciplina coordinata.
 
Smart-working
Il genitore lavoratore potrà svolgere la prestazione lavorativa in smart working a condizione che:
·il figlio sia minore di 16 anni;
·ciò avvenga in alternativa all’altro genitore;
·avvenga per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
 
Il predetto beneficio è riconosciuto a entrambi i genitori con figli di ogni età:
·con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
·oppure con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170;
·oppure con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica;
  • oppure in caso della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di infezione da SARS Covid-19 del figlio, oppure quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
  • oppure nel caso in cui figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Congedo per genitori
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working, il genitore lavoratore  potrà astenersi dal lavoro a condizione che:
·il figlio sia convivente e minore di 14 anni [1];
·ciò avvenga in alternativa all’altro genitore;
·avvenga per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla   durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio.
Il predetto beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. 
Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.A fronte dell’astensione dal Lavoro, i genitori ricevono una indennità pari al 50% della retribuzione stessa [2], calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del TU in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS e i  lavoratori autonomi, per i figli conviventi minori  di  anni  14,  possono scegliere la corresponsione di uno o più  bonus  per  l'acquisto  di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo  di  100  euro settimanali da utilizzare per prestazioni effettuate nei casi di sospensione dell'attività didattica  in  presenza  del  figlio,   alla   durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio.
 
Bonus baby-sitting
Per i giorni in cui un genitore svolga la prestazione di lavoro in smart working o fruisca del congedo Covid-19 oppure non svolga alcuna attività  lavorativa  o  sia sospeso  dal  lavoro, l'altro genitore non potrà fruire dell'astensione o del bonus baby-sitting , salvo che  sia  genitore  anche  di altri figli minori di anni 14 avuti da  altri  soggetti  che non stiano fruendo di alcuna delle predette misure.
 
Per maggiori chiarimenti si pubblica la legge in commento.
 

[1] In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha invece diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. A riguardo, si evidenzia che il lavoratore genitore, rientrante nella predetta casistica, potrà altresì richiedere di utilizzare le proprie ferie o permessi retribuiti maturati nell’anno.
[2] I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Stampa
Scarica file: Legge

Torna in cima