Approvato il c.d. decreto Sostegni – misure in materia di lavoro

Con il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), entrato in vigore il 23 marzo 2021, sono state introdotte diverse misure in materia di lavoro che si riportato sinteticamente.
 
Trattamenti di integrazione salariale (art. 8, co. 1-8)
La durata degli ammortizzatori sociali con causale “emergenza COVID-19” viene così estesa:
  • Cassa integrazione guadagni ordinaria: viene estesa per altre 13 settimane complessive che devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
  • Cassa Integrazione Guadagni in deroga o FIS/ Fondi bilaterali: viene estesa di 28 settimane complessive che devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
 
I predetti trattamenti di integrazione salariale sono applicati a tutti i lavoratori dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovverosia in data 23 marzo 2021.
Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.
 
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge (quindi entro il 30 aprile 2021).
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i predetti termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (quindi il 22 aprile 2021), se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo[1]. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Resta fermo, anche per i periodi di ammortizzatori sociali richiesti in base alle norme del Decreto Sostegni, l’obbligo di espletare la procedura di consultazione sindacale “semplificata”, già prevista dalle disposizioni emergenziali precedenti.
 
Blocco dei licenziamenti (art. 8, co. 9-11)
Lo “stop” ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, individuali o collettivi, previsto per il periodo emergenziale è stato prorogato:
  • fino al 30 giugno 2021 per le aziende che possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
  • fino al 31 ottobre 2021 per quelle aziende che possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga oppure all’ assegno ordinario erogato dal FIS oppure da Fondi bilaterali.

Dal divieto in oggetto sono esclusi espressamente i licenziamenti motivati da:
  • “cambio appalto”, ovvero quando “il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro del nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto”;
  • cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale dell’attività, sempre che in ciò non sia configurabile “un trasferimento d’azienda o di ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile”;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo di azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (quindi non anche solo le rispettive RSA/RSU), di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, facendo salvo il diritto di questi ultimi all’indennità di disoccupazione (Naspi).
 
Tutela lavoratori fragili (art. 15)
Fino al 30 giugno 2021 ai lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza prescritto è equiparato al ricovero ospedaliero.
Sempre fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili svolgeranno la loro prestazione lavorativa in smart-working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dal contratto collettivo applicato in azienda.
 
Proroghe e rinnovi senza causale dei contratti a termine (art. 17)
Possibilità di prorogare o rinnovare senza causale i contratti a termine, per una sola volta e un massimo di 12 mesi, fino al 31 dicembre 2021. Resta ferma la durata massima complessiva di 24 mesi[2].
Nella applicazione della predetta disposizione normativa non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
 
 
Per maggiori chiarimenti, si pubblica in allegato il provvedimento normativo in commento.
 
 

[1] La trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo dell’anticipazione delle stesse, nonché dell’accredito della contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “Uniemens-Cig”.
[2] In caso di raggiungimento dei 24 mesi, ai sensi dell’art. 19, co. 3, D.lgs. n. 81/2015, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Stampa
Scarica file: Decreto Sostegni

Torna in cima