Convertito in legge il c.d. decreto Rilancio – misure in materia di lavoro

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinari n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, la Legge n. 77/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
La legge di conversione conferma le previsioni introdotte con il c.d. decreto Rilancio in materia di lavoro (si veda circolare “Decreto Rilancio” - Nuove misure a sostegno del lavoro e dei lavoratori pubblicata in data 22 maggio 2020 e circolare Novità in materia di integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga pubblicata in data 17 giugno 2020), aggiungendo alcune novità importanti.
In particolare:
  • art. 70 bis: I datori di lavoro che hanno usufruito della Cassa integrazione per i propri lavoratori, avranno diritto ad estendere di ulteriori 4 settimane, il limite di durata massima previsto inizialmente in 14 settimane complessive. La proroga di 4 settimane, inizialmente prevista per settembre-ottobre, potrà invece essere immediatamente utilizzata[1].
  • art. 72: il congedo covid di trenta giorni viene esteso fino al 31 agosto 2020 con possibilità di fruizione ad ore (per maggiori chiarimenti operativi si veda circolare COVID-19 – Congedo Covid esteso al 31 agosto e fruibile ad ore pubblicata in data 22 luglio 2020);
  • art. 80 bis: “Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.”;
  • art. 93 co. 1 bis: Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 ( Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e 45 (Apprendistato di alta formazione e di ricerca) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (a riguardo si allega facsimile di lettera in cui si comunica la proroga di diritto del contratto).
 
Per maggiori delucidazioni si pubblica la legge illustrata.
 
 

[1] Si evidenzia che, qualora si volesse fruire delle 4 settimane di ammortizzatore sociale nel periodo compreso tra settembre-ottobre, alla luce del combinato disposto dagli artt. 19 e 22 ter Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 conv. in Legge 18 luglio 2020, n. 77, la fruizione di queste ulteriori settimane sembrerebbe condizionata all’aver usufruito delle precedenti 14 settimane di ammortizzatore sociale (9+5).
 
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