Convertito in legge il c.d. Decreto Sostegni – misure in materia di lavoro

In data 21 maggio u.s., è stata pubblicata la legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19 (si veda circolare Approvato il c.d. decreto Sostegni – misure in materia di lavoro pubblicata in data 23 marzo 2021).
Confermate le misure introdotte dal governo con il c.d. decreto Sostegni, il Parlamento ha integrato il testo con alcune importanti novità in materia di lavoro.
 
Welfare aziendale (art. 6 ter)
Limitatamente al periodo d'imposta 2021, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi (es. buoni benzina, buoni spesa, ecc…) prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, co. 3, DPR   n. 917/1986 (TUIR), passa da 258,23 euro a 516,46 euro[1].
 
Trattamenti di integrazione salariale (art. 8)
È stato introdotto il comma 3 bis con il quale si stabilisce che i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1°gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. 
 
Esenzione dall’imposta di bollo (art. 10)
Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
 
Sostegno ai genitori con figli disabili (art. 13 bis)
Il contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, introdotto dalla legge di bilancio 2021 (si veda circolare Legge di bilancio 2021 – le misure di interesse imprenditoriale e datoriale pubblicata in data 12 gennaio 2021), per le madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, viene riconosciuto ad uno dei genitori disoccupati (e quindi anche nel caso del padre).
 
 
Per maggiori chiarimenti, si pubblica in calce il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.
 
 
 
 

[1] Laddove si intenda riconoscere il predetto valore di welfare aziendale, si ricorda che è in essere con la nostra associazione datoriale una convenzione con la piattaforma welfare Jointly (si veda Convenzione JOINTLY pubblicata in data 3 aprile 2020).
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