COVID-19 – chiarimenti su alcune disposizioni del decreto Rilancio

Con nota n. 160/2020, l’INL illustra alcune norme del DL Rilancio in materia di lavoro (si veda “Decreto Rilancio” - Nuove misure a sostegno del lavoro e dei lavoratori pubblicata in data 22 maggio 2020).
Si riportano le osservazioni più significative dell’INL.
 
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi
L’art. 127 del D.L. n. 34/2020 prevede, infatti, che i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria sospesi dall’art. 61 del D.L. n. 18/2020, siano effettuati entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione o con il versamento della prima rata nell’ipotesi di rateizzazione. Tale proroga trova applicazione anche per i versamenti fiscali e contributivi sospesi dall’art. 62 dello stesso D.L. n. 18/2020.
 
Validità del DURC
L’art. 81 del D.L. n. 34/2020 prevede che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano validità fino al 15 giugno 2020. In tal modo viene inserita un’eccezione rispetto alle validità generale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 che, per effetto della modifica del comma 2 dell’art. 103 operata in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, resta fissata in novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.
 
Proroga o rinnovi del contratto a termine: deroga all’art. 21 del d. Lgs. 81/2015
Per beneficiarie della possibilità di derogare all’obbligo di indicare una causale qualora si intenda prorogare o rinnovare un contratto a termine in essere al 23 febbraio 2020, l’INL chiarisce che:
  • il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio);
  •  il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020. Resta ovviamente ferma la possibilità di disporre una proroga “acausale” anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.
 
Per maggiori chiarimenti, si pubblica in allegato la nota illustrata.
Stampa
Scarica file: Nota

Torna in cima