COVID-19 – misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica

Ad integrazione e parziale rettifica della circolare Lavoratori in rientro dall’estero – come comportarsi pubblicata in data 21 agosto 2020, si informa che il Ministero della salute ha pubblicata l’Ordinanza 21 settembre 2020 con la quale ha stabilito che:
• oltre ai cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, anche quelli soggiornanti in Francia (limitatamente alle  Regioni  Alvernia-Rodano-Alpi,  Corsica, Hauts-de-France,   Île-de-France,   Nuova    Aquitania,    Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra) devono:
• presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo
• oppure sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
• coloro che abbiano soggiornato in Bulgaria non saranno più soggetti a quarantena obbligatoria ma sarà consentito qualsiasi spostamento e per qualsiasi ragione
• non è più vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate in Serbia ma rimane comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
 
Per completezza si allega l’ordinanza illustrata.
Stampa
Scarica file: Ordinanza

Torna in cima