Decreto per tutelare il lavoro e sostenere le imprese

Il 30 giugno 2021, è entrato in vigore il decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
 
Ammortizzatori sociali e blocco licenziamenti settore tessile (art. 4, co. 2-7)
Ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13[1], 14[2] e 15[3], vengono concesse 17 settimane di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
 
Per il predetto trattamento non è dovuto alcun contributo addizionale.
 
Resta fermo, anche per i periodi di ammortizzatori sociali richiesti in base alle norme del Decreto in commento, l’obbligo di espletare la procedura di consultazione sindacale “semplificata”, già prevista dalle disposizioni emergenziali precedenti.
 
Lo “stop” ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, individuali o collettivi, previsto per il periodo emergenziale – esclusivamente per le aziende rientranti nelle predette categorie merceologiche – viene prorogato fino al 31 ottobre 2021.
 
Dal divieto in oggetto sono esclusi espressamente i licenziamenti motivati da:
  • “cambio appalto”, ovvero quando “il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro del nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto”;
  • cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale dell’attività, sempre che in ciò non sia configurabile “un trasferimento d’azienda o di ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile”;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo di azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (quindi non anche solo le rispettive RSA/RSU), di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, facendo salvo il diritto di questi ultimi all’indennità di disoccupazione (Naspi).
Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria  (art. 4, co. 8-9)
Ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, viene riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
 
Lo “stop” ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, individuali o collettivi, previsto per il periodo emergenziale – esclusivamente per le aziende che presentano domanda di fruizione del predetto ammortizzatore sociale – viene prorogato fino al 31 ottobre 2021.
 
Dal divieto in oggetto sono esclusi espressamente i licenziamenti motivati da:
  • “cambio appalto”, ovvero quando “il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro del nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto”;
  • cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale dell’attività, sempre che in ciò non sia configurabile “un trasferimento d’azienda o di ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile”;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo di azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (quindi non anche solo le rispettive RSA/RSU), di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, facendo salvo il diritto di questi ultimi all’indennità di disoccupazione (Naspi).
 
Per maggiori chiarimenti si trasmette il decreto legge illustrato.
 
 

[1] preparazione e filatura di fibre tessili.
[2] confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento pelliccia)
[3] fabbricazione di articoli in pelle.
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