COVID-19 – decontribuzione per aziende che non richiedono la CIG

Con circolare n. 30/2021, l’Inps fornisce le istruzioni per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale introdotti dalla legge di bilancio 2021 (si veda circolare Legge di bilancio 2021 – le misure di interesse imprenditoriale e datoriale pubblicata 12 gennaio 2021).
Possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro privati che abbiano già fruito, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L’importo dell’agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei citati mesi. L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione. Tale importo può essere fruito, fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dalla legge di bilancio 2021.
In particolare, l’esonero contributivo è subordinato a:
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto dalla legge di bilancio 2021[1].
 
Si ricorda che il predetto esonero è considerate aiuto di stato, secondo la normativa dell’Unione Europea, e quindi occorre che gli aiuti di stato beneficiati rispettino i seguenti parametri:
  • siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  • siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
 
L’esonero in commento è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi[2].
 
Per maggiori chiarimenti, si trasmette in allegato la circolare illustrata.
 
 

[1] Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione, e nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
[2] Ad esempio, l’esonero non risulta cumulabile con l’ incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Pertanto, il datore di lavoro interessato, anche in virtù del fatto che il citato esonero volto all’assunzione di giovani si sostanzia, secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 10 e seguenti, della legge n. 178/2020, per gli anni 2021 e 2022, in una decontribuzione totale dei contributi datoriali, non potrà avvalersi, per il medesimo lavoratore, di entrambe le misure. Analogamente, non è possibile fruire dell’esonero in trattazione per i lavoratori per i quali si sta fruendo del c.d. incentivo “Iolavoro”, in quanto quest’ultimo risulta cumulabile solo con le specifiche agevolazioni dettagliate nei decreti direttoriali Anpal n. 52 e n. 66 del 2020.
 
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