Esonero contributivo per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023

A seguito del la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, con la quale La Commissione UE ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, l’Inps ha pubblicato circolare operativa n. 57/2023.
 
Come si ricorderà, con legge di Bilancio 2022 e 2023, erano stati introdotti due esoneri contributivi triennali per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di under 36[1] (si vedano circolari LEGGE DI BILANCIO 2022 – MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE pubblicata in data 7 gennaio 2022 e LEGGE DI BILANCIO 2023. MISURE IN MATERIA DI LAVORO pubblicata in data 4 gennaio 2023).
 
Ambito di applicazione
Gli incentivi in oggetto spettano:
  • per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che,
  • alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età[2] e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
 
Assetto e misura degli incentivi
L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
 
L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
 
Condizioni per la fruizione
Gli esoneri contributivi citati spettano solamente alle seguenti condizioni:
  • non è stato violato il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto;
  • non siano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non abbia compiuto trentasei anni;
  • il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non sia stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • i datori di lavoro non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • i datori di lavoro abbiano proceduto, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
 
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
la Commissione europea, con la citata decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la fruizione della stessa nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework.
Al riguardo, si precisa che, in base alla sezione 2.1, “Aiuti di importo limitato”, del citato Temporary Crisis and Transition Framework, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
  • siano di importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
  • l’aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.
 
Per maggiori chiarimenti, anche sulle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri (punto 9), si invita a leggere la circolare in commento.
 
 

[1] Fermo restando l’esonero al 100% dei contributi datoriali, le due leggi di bilancio cambiavano il tetto annuo massimo.
[2] Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione/trasformazione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
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