Lavoro durante una festività infrasettimanale

Il Tribunale di Milano, con sentenza 30 luglio 2020, n. 1217 – riprendendo un recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (si veda circolare Lavoro in giorno festivo infrasettimanale pubblicata in data 19 luglio 2019) – ha ribadito che non sussiste un obbligo "generale" a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose infrasettimanali perché il lavoratore vanta un diritto soggettivo alla astensione rinunciabile in caso di accordo individuale con il datore di lavoro oppure di accordo collettivo ma nella sola ipotesi in cui abbia conferito specifico mandato in tal senso alla propria organizzazione sindacale.
 
A riguardo, al fine di avere la certezza che l’esecuzione della prestazione di lavoro in giorno festivo avvenga sulla base di un accordo, impedendo così al lavoratore di rifiutarsi, si suggerisce di integrare i propri facsimili di lettere di assunzione, inserendo nella parte dedicata all’orario di lavoro la seguente dicitura “Salvo giustificato impedimento personale preventivamente comunicato e motivato, o salvo esigenze contingenti ed indifferibili, altrettanto motivate, non potrà rifiutarsi di effettuare la propria prestazione lavorativa anche in giornate festive laddove ciò sia richiesto per rispondere ad esigenze di carattere produttivo, organizzativo, tecnico o sostitutivo. L’eventuale rifiuto costituirà un inadempimento contrattuale sanzionabile disciplinarmente”.
 
Nel caso in cui si tratti di assunzioni antecedenti alla presente circolare, e laddove i lavoratori siano spesso chiamati a svolgere la prestazione lavorativa anche in giorni festivi, si consiglia di integrare la lettera di assunzione con l’accordo pubblicato in calce alla circolare Lavoro in giorno festivo infrasettimanale pubblicata in data 19 luglio 2019.
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