La Nuova Disciplina sulla Trasparenza delle Erogazioni Pubbliche: Scattano le Sanzioni

L’articolo 35 D.L. 34/2019 (cosiddetto Decreto Crescita), pubblicato in G.U. n. 100 del 30.04.2019, ha modificato la disciplina in materia di obblighi informativi delle erogazioni pubbliche introdotta dall’articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017.
Si tratta di una riformulazione integrale della disciplina delle erogazioni pubbliche che affronta i seguenti aspetti:
  • ambito applicativo soggettivo (platea dei soggetti interessati dagli obblighi di trasparenza);
  • ambito applicativo oggettivo (natura e forma dell’erogazione pubblica);
  • regime sanzionatorio (entità delle sanzioni e decorrenza).
Per quanto concerne l’ambito applicativo soggettivo la nuova disciplina introduce tipologie di adempimenti diversificati in relazione alle seguenti due categorie di operatori:
  • associazioni, onlus, fondazioni e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998;
  • imprese che esercitano attività di cui all’articolo 2195 cod. civ..Gli obblighi informativi consistono in generale nella pubblicazione degli importi e delle informazioni rilevanti sulle erogazioni pubbliche effettivamente corrisposte al soggetto beneficiario e sono di seguito riassunti con riferimento alle due categorie di operatori disciplinate rispettivamente ai novellati commi 125 e 125-bis dell’articolo1 L. 124/2017
L’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza riflette la ratio legis: evidenziare elementi critici nei rapporti bilaterali tra una specifica impresa o un soggetto del terzo settore e un soggetto pubblico.
Le erogazioni pubbliche soggette agli adempimenti sopra esposti sono dunque di qualsiasi forma (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti), in denaro o in natura, effettivamente erogate nel periodo considerato con applicazione del criterio di cassa.
 
Sono escluse dalla disciplina in esame:
  • le agevolazioni fiscali, contributi attribuiti in generale a qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
  • le erogazioni pubbliche di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
  • gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis iscritti al registro nazionale degli aiuti di Stato (NB: SE L’AIUTO E’ TRACCIATO NEL REGISTRO UNICO DEGLI AIUTI L’OBBLIGO DI TRASPARENZA È ASSOLTO)
  • erogazioni pubbliche per un importo complessivo inferiore a euro 10.000,00 nel periodo considerato.
Gli obblighi informativi consistono in generale nella pubblicazione degli importi e delle informazioni rilevanti sulle erogazioni pubbliche effettivamente corrisposte al soggetto beneficiario e sono di seguito riassunti con riferimento alle due categorie di operatori disciplinate rispettivamente ai novellati commi 125 e 125-bis dell’articolo1 L. 124/2017:
 
 
Il regime sanzionatorio, in vigore dal 01.01.2020, equipara le due categorie di operatori destinatari della disciplina e prevede, in caso di violazione degli obblighi di trasparenza, una sanzione di ammontare pari all’1% dell’erogazione ricevuta con un minimo di euro 2.000,00, oltre alla sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
In caso di contestazione e di ulteriore inottemperanza nei 90 giorni successivi la sanzione è particolarmente onerosa, comportando la restituzione integrale delle somme ricevute.
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